Ingiusta detenzione: la condotta gravemente colposa osta all’indennizzo anche dopo l’assoluzione (Cass. pen. Sez. IV n. 31 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il diritto all’indennizzo è escluso allorché l’incolpato abbia dato causa o concorso a darvi causa con condotta dolosa o gravemente colposa, creando la falsa apparenza della configurabilità del reato. Il giudice della riparazione è tenuto a una valutazione autonoma e completa degli elementi probatori disponibili, con iter logico-motivazionale distinto da quello del giudizio di cognizione. L’accertamento non ha a oggetto l’esistenza del reato, ma solo se la condotta abbia ingenerato l’apparenza della sua configurabilità. La sentenza assolutoria per insussistenza del fatto non impedisce di valorizzare, ai fini del rigetto, condotte gravemente colpose non smentite dal giudicato.

Il Fatto

Un soggetto, accusato di appartenere a un’associazione per delinquere di stampo mafioso e condannato in abbreviato, veniva poi assolto in sede di rinvio dalla Corte di cassazione per insussistenza del fatto, dopo l’annullamento con rinvio. Avendo subito custodia cautelare, presentava domanda per il riconoscimento di un indennizzo per ingiusta detenzione.

La Corte d’appello di Napoli rigettava la domanda, ritenendo che l’interessato avesse contribuito con comportamento gravemente colposo a creare nei propri confronti una apparenza altamente sospetta: durante i colloqui in carcere con il fratello detenuto, ai quali era ammesso come prossimo congiunto, aveva veicolato gli ordini di costui e discusso delle attività illecite facenti capo al detenuto; inoltre aveva mentito sull’oggetto di quei colloqui, rafforzando il convincimento del giudice della cautela. Avverso l’ordinanza la difesa proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte opera una premessa sui rapporti tra il giudizio di cognizione esitato in assoluzione e quello della riparazione. Ai fini dell’indennizzo si può prescindere dalla sussistenza di un errore dell’autorità giudiziaria, venendo in rilievo l’antinomia strutturale tra custodia e assoluzione. La privazione della libertà è ingiusta solo se l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa con condotta dolosa o gravemente colposa, poiché altrimenti l’indennizzo perderebbe la propria funzione riparatoria e la ratio solidaristica dell’istituto.

Da qui il compito del giudice della riparazione: valutare tutti gli elementi probatori disponibili per stabilire, con valutazione ex ante e con iter motivazionale autonomo rispetto al processo di merito, non se la condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 51779 del 28.11.2013 e le pronunce conformi di legittimità.

Il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento, e apprezzarli in modo autonomo e completo, con particolare riguardo a condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi. La motivazione così conseguita, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.

Nel caso concreto la Corte della riparazione ha correttamente operato tale valutazione, valorizzando elementi fattuali rimasti confermati nel giudizio di cognizione. Il comportamento è stato valutato con riguardo alla situazione apparente che l’istante aveva contribuito a creare, senza che possa rilevare in contrario la diversa valutazione del giudice della cognizione, che aveva considerato quel comportamento inidoneo a fondare la prova della partecipazione associativa. Il motivo non smentisce tale valutazione, limitandosi a opporre che le condotte non erano state ritenute indicative di intraneità alla cosca.

Il ricorso è quindi infondato e viene rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Ministero resistente, liquidate in euro mille. La decisione conferma l’autonomia del giudizio di riparazione e la piena sindacabilità, in cassazione, solo della congruità della motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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