Prescrizione e aggravante mafiosa: termine mai consolidato (Cass. pen. Sez. I n. 32 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La recidiva qualificata, ove non sia stata espressamente esclusa dal giudice, incide sulla determinazione del tempo necessario all’estinzione del reato per prescrizione, anche quando sia stata valutata nel bilanciamento ex art. 69, comma secondo, cod. pen. con il criterio della subvalenza rispetto alle circostanze attenuanti. L’art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude infatti che il giudizio comparativo spieghi alcuna incidenza sul termine prescrizionale. In presenza dell’aggravante mafiosa ex art. 416-bis.1 cod. pen. trova applicazione la disciplina dell’art. 160, comma terzo, cod. pen., che non prevede un termine massimo: la prescrizione matura solo se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine minimo dell’art. 157 cod. pen., con possibilità di ricominciare a decorrere potenzialmente all’infinito. La disposizione dell’ultimo comma dell’art. 416-bis.1 cod. pen. opera sul piano dell’elisione dell’aumento di pena ai fini del computo in concreto e non influisce sugli effetti interruttivi né sul regime speciale della prescrizione.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari aveva condannato il ricorrente, collaboratore di giustizia, per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, aggravata dalla finalità di agevolare un’associazione di tipo mafioso. La pena, determinata a titolo di aumento per continuazione rispetto a una precedente condanna, era stata fissata in un anno di reclusione, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante speciale della collaborazione.

La Corte d’appello, in riforma quoad poenam, aveva rideterminato la pena in otto mesi di reclusione, sostituendo la detenzione con la detenzione domiciliare. Il ricorrente ha impugnato la pronuncia deducendo la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato associativo semplice, che in ipotesi difensiva sarebbe maturata prima della trattazione in appello.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso, soffermandosi anzitutto sull’incidenza della recidiva qualificata sul termine prescrizionale. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, ove non espressamente esclusa, si riverbera comunque sul tempo necessario all’estinzione del reato, anche quando sia stata computata nel bilanciamento con il criterio della subvalenza rispetto alle attenuanti.

Il Collegio ha richiamato il dato testuale dell’art. 157, comma terzo, cod. pen., che esclude espressamente qualsiasi incidenza del giudizio comparativo sulla determinazione del termine prescrizionale. A sostegno ha citato Sez. 6 n. 50995 del 2019, Sez. 2 n. 21704 del 2019 e Sez. 2 n. 4687 del 2019, confermando l’orientamento consolidato.

La Corte ha poi affrontato il regime speciale dell’aggravante mafiosa. Quando ricorre l’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., la prescrizione massima non può mai consolidarsi: dopo ciascun atto interruttivo il termine ordinario ricomincia a decorrere senza mai raggiungere un tetto, risultando potenzialmente suscettibile di rinnovarsi all’infinito. Il principio è stato ribadito sulla scorta di Sez. 2 n. 4822 del 2023 e di Sez. 2 n. 40855 del 2017.

Quanto all’ultimo comma dell’art. 416-bis.1 cod. pen. richiamato dalla difesa, la Corte ha precisato che la norma opera solo sul piano dell’elisione dell’aumento di pena ai fini del computo in concreto, senza incidere né sugli effetti interruttivi ex art. 161 cod. pen., né sul regime speciale previsto per i reati a metodo e fine mafioso, comunque contestati e riconosciuti in sentenza. Ne è derivato il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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