Attività non autorizzata di parcheggiatore: inammissibile il ricorso privo di critica argomentata (Cass. pen. Sez. 7 n. 13840 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, a fronte di una sentenza di doppia conforme, si limiti a reiterare le doglianze già proposte nei gradi di merito, senza instaurare un confronto argomentato con la motivazione della decisione impugnata. Tale ricorso è privo dei requisiti di cui all’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che impone l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta, con la conseguenza che i motivi sono solo apparenti. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non richiede una specifica e autonoma motivazione quando la decisione sfavorevole all’imputato risulti giustificata dalla gravità del fatto e dalla personalità del reo.
Il Fatto
Il Tribunale aveva riconosciuto l’imputato colpevole della contravvenzione di cui all’art. 7, comma 15-bis, cod. strada per aver esercitato, senza la prescritta autorizzazione, l’attività di parcheggiatore. La Corte di appello aveva confermato la decisione di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità penale e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il giudice di appello aveva fondato il proprio convincimento su fonti di prova precise, quali gli atti irripetibili e l’esame degli agenti operanti, dai quali si evinceva chiaramente che l’imputato era stato visto indicare agli automobilisti la presenza di posti liberi all’interno di un posteggio. Ha inoltre osservato che la circostanza che l’imputato fosse già stato denunciato per la medesima attività e che non fosse avvenuto il sequestro di denaro non assumeva rilievo per la sussistenza del reato.
La difesa, nel ricorso, si era limitata a riproporre le medesime censure già avanzate in appello, sostenendo una presunta assenza radicale di motivazione nella decisione impugnata, senza confrontarsi con le argomentazioni in essa contenute. Tale atteggiamento, secondo la Corte, non integra una critica argomentata, ma si risolve in una mera ripetizione di doglianze che, a fronte di una doppia conforme, non può essere considerata idonea a censurare la sentenza di merito.
Proprio questa assenza di un effettivo confronto con la motivazione impugnata ha indotto la Corte a ritenere il ricorso manifestamente infondato e, comunque, del tutto privo dei requisiti richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che impone l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. I motivi, pertanto, sono stati qualificati come soltanto apparenti, con la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.
A tale declaratoria, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in conformità al principio enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.