Ingiusta detenzione, evasione dai domiciliari e riduzione dell’indennizzo (Cass. pen. Sez. IV n. 12267 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il principio di causalità che governa l’an della riparazione deve riflettersi anche sul quantum. Qualora l’aggravamento della misura cautelare, dagli arresti domiciliari alla custodia in carcere, sia stato determinato dalla condotta dolosa o gravemente colposa dell’istante, che si sia volontariamente sottratto al regime degli arresti domiciliari, il “surplus di afflizione” che caratterizza il carcere rispetto alla misura domiciliare non può essere considerato per maggiorare l’indennizzo, ma impone una proporzionale riduzione del medesimo. La dolosa trasgressione delle prescrizioni della misura cautelare, ancorché la stessa si riveli successivamente illegittima, rende giustificato l’inasprimento con la custodia in carcere, e la successiva assoluzione dall’imputazione originaria non elide l’illiceità della condotta di evasione, valutabile alla stregua delle condizioni esistenti all’atto dell’allontanamento.

Il Fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria accoglieva la domanda di riparazione proposta da un istante per l’ingiusta detenzione subita nel periodo dal 12 novembre 2018 al 7 gennaio 2020, in relazione a imputazioni di rapina aggravata in concorso e lesioni personali aggravate, dalle quali era stato definitivamente assolto nel merito.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze proponeva ricorso per cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge, dolendosi del fatto che la Corte territoriale avesse liquidato l’indennizzo senza differenziare i periodi di privazione della libertà e senza considerare che l’aggravamento della misura, dagli arresti domiciliari alla custodia in carcere, era stato determinato da una condotta dolosa dell’istante, consistita nell’evasione dagli arresti domiciliari.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta alla Suprema Corte attiene alla determinazione dell’indennizzo nel caso in cui, durante il periodo detentivo rivelatosi ingiusto, si sia verificato un aggravamento della misura cautelare per effetto di una condotta dolosa dell’istante.

Il Collegio rileva che l’ordinanza impugnata è incorsa in violazione dell’art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui non ha considerato il dolo o la colpa grave dell’istante nell’aver violato la misura degli arresti domiciliari mediante la condotta di evasione. La Corte territoriale, anche per il periodo di custodia carceraria conseguente all’aggravamento, aveva liquidato l’indennizzo secondo gli stessi parametri adottati per il primo periodo, omettendo la necessaria differenziazione in relazione alle diverse cause generatrici delle restrizioni patite.

La Corte osserva che la misura della custodia in carcere, in aggravamento a seguito di evasione, deve ritenersi legalmente adottata, in quanto sostenuta dall’emissione di un provvedimento giurisdizionale dotato di piena efficacia e riconducibile causalmente alla condotta dolosa dell’istante. Questi era sottoposto all’obbligo di non allontanarsi e di attenersi alle prescrizioni, al fine di non incorrere nella sanzione prevista dall’art. 385, comma 3, cod. pen. e nelle conseguenze legate alla valutazione di tale comportamento alla stregua dei canoni di pericolosità che legittimano l’inasprimento della misura.

I principi fondamentali in materia sono stati enucleati da Sez. U, n. 1 del 13/01/1995, Castellani e da Sez. U, n. 24287 del 09/05/2001, Caridi: la liquidazione deve essere effettuata con criteri equitativi che postulano la valutazione congiunta della durata della custodia sofferta e delle conseguenze derivanti dalla privazione della libertà, ponderando il parametro aritmetico del rapporto tra il tetto massimo dell’indennizzo e il termine massimo della custodia cautelare. Il differente grado di afflittività delle diverse forme di restrizione costituisce un parametro ineludibile, e alla restrizione domiciliare si ritiene congruo un coefficiente di ragguaglio di riduzione a un mezzo.

Con specifico riferimento all’ipotesi in cui la detenzione carceraria, in sostituzione di quella domiciliare, sia stata determinata dal comportamento doloso dell’istante, la Corte richiama il principio della rilevanza ostativa della causalità tra la condotta del soggetto e l’adozione del provvedimento restrittivo, affermato da Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023. Tale principio è applicabile anche all’ipotesi in cui si discuta di riduzione, e non di esclusione totale, del diritto all’indennizzo.

Ne consegue che la maggiore afflittività del carcere rispetto alla pregressa misura domiciliare, se riconducibile alla scelta consapevole dell’istante di violare le prescrizioni, non può essere considerata per maggiorare l’indennizzo. Il principio di equità che permea l’istituto richiede che il ristoro non si traduca in un indebito arricchimento per il beneficiario che abbia concorso ad aggravare la propria privazione della libertà. La Corte annulla pertanto l’ordinanza con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, perché proceda a una modulazione dell’indennizzo che tenga conto della diversa genesi dei periodi patiti e del contributo arrecato all’aggravamento della misura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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