Doppia conforme e sindacato di legittimità sulla ricostruzione del sinistro mortale (Cass. pen. Sez. IV n. 12271 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cd. doppia conforme, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato il giudice di legittimità deve fare riferimento alle sentenze di primo e di secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico e inscindibile. Il controllo sulla motivazione rimesso alla Corte di cassazione è circoscritto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili, dell’assenza di manifesta illogicità e della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo. È pertanto preclusa in sede di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. In tema di prova, il giudice di merito, in virtù del libero convincimento e pur in assenza di perizia d’ufficio, può scegliere tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata delle ragioni della scelta e del contenuto della tesi disattesa.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 05.07.2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Paola il 14.10.2021 nei confronti dell’imputato per il reato di omicidio stradale colposo, di cui all’art. 589, commi 1 e 2, cod. pen., con sospensione condizionale della pena e applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.

All’imputato era stato contestato di aver perso il controllo del veicolo mentre percorreva una strada statale, alla velocità di 140 km/h, finendo contro il guard-rail della corsia opposta e cagionando il decesso della passeggera. La difesa aveva sostenuto che la frenata fosse stata provocata dalla manovra scorretta di un altro veicolo e che la velocità fosse contenuta. Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I due motivi, esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono manifestamente infondati e comunque reiterativi di argomentazioni già congruamente valutate e disattese dal giudice di appello con motivazione non illogica.

Preliminarmente, la Corte ricorda che, versandosi in una fattispecie di doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi a vicenda secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016).

Le censure proposte tendono a ottenere una non consentita rivisitazione degli elementi di fatto. Eccede dai limiti di cognizione della Cassazione ogni potere di revisione degli accertamenti materiali e fattuali, rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, essendo il controllo sulla motivazione circoscritto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023). Non è consentita una rivalutazione nel merito delle risultanze processuali, essendo preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007).

Quanto alla contestazione sulla velocità del mezzo, la Corte ribadisce che, in tema di prova e in virtù del libero convincimento, il giudice di merito, pur in assenza di perizia d’ufficio, può scegliere tra le tesi prospettate dai consulenti delle parti quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata delle ragioni della scelta e del contenuto della tesi disattesa (Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015; Sez. 3, n. 13997 del 25/10/2017).

Nel caso di specie i giudici di merito hanno motivato le loro conclusioni sulla base degli univoci elementi rappresentati dalla collocazione e dalla lunghezza delle tracce di frenata e dalla violenza dell’impatto contro la barriera. Il motivo si risolve in un mero richiamo alle conclusioni del proprio consulente e omette qualsiasi confronto con le argomentazioni delle sentenze impugnate. La censura sulle condizioni della strada è inammissibile perché aspecifica e omissiva del confronto con le argomentazioni dei giudici di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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