Ingiusta detenzione: frequentazioni ambigue e dolo ostativo all’equa riparazione (Cass. pen. Sez. IV n. 38292 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice del merito, per accertare se il richiedente abbia dato o concorso a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili con giudizio ex ante e con iter motivazionale autonomo rispetto al processo di merito, non dovendo stabilire se la condotta integri reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. La condizione ostativa può essere integrata da condotte extraprocedimentali o tenute nel procedimento, comprese le dichiarazioni del richiedente e le frequentazioni ambigue con soggetti gravati da precedenti, richiedendo sempre adeguata motivazione sulla loro idoneità a essere lette come indizi di complicità. Integra colpa grave la condotta di chi, consapevole dell’attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di contiguità, non rilevando che i fatti specifici non abbiano poi sostenuto una pronuncia di condanna.

Il Fatto

Un uomo aveva proposto domanda di riparazione per ingiusta detenzione in relazione al periodo di custodia cautelare in carcere sofferto tra il marzo 2017 e il luglio 2021, in forza di un’ordinanza applicativa emessa dal GIP del Tribunale di Palmi e poi confermata, con nuova ordinanza, dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria. Le accuse riguardavano reati in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere, contestati nell’ambito di un procedimento per narcotraffico internazionale.

All’esito del giudizio abbreviato il GUP aveva condannato l’imputato; la Corte d’appello, con sentenza divenuta irrevocabile, lo aveva poi assolto da tutte le imputazioni per non aver commesso il fatto, disponendone l’immediata liberazione. La Corte territoriale, investita della domanda riparatoria, l’aveva rigettata ravvisando un comportamento ostativo. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione consolidata dell’istituto. Il giudice della riparazione deve muovere dall’accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarne il collegamento sinergico con l’intervento dell’autorità. Il parametro è la valutazione ex ante, con iter logico-motivazionale autonomo rispetto al processo di merito. Se la motivazione è coerente e non manifestamente illogica, essa è incensurabile in sede di legittimità.

In questa cornice i giudici richiamano il principio per cui la condizione ostativa non richiede che la condotta integri di per sé reato, essendo sufficiente che, secondo la valutazione ex ante, abbia causato o concorso a dare causa all’ordinanza cautelare. Sono considerate rilevanti tanto le condotte extraprocedimentali quanto quelle tenute nel procedimento, e tra esse figurano le frequentazioni ambigue con soggetti gravati da precedenti, purché accompagnate dalla consapevolezza del loro coinvolgimento in traffici illeciti e non assolutamente necessitate.

Passando al caso concreto, la Corte ritiene che la Corte territoriale abbia fatto buon uso di tali criteri. L’ordinanza impugnata ha valorizzato le captazioni ambientali poste a base del provvedimento restrittivo, dalle quali emergeva che il ricorrente aveva finanziato un’operazione di importazione di un ingente quantitativo di droga, lettura corroborata dai rapporti familiari e criminali con gli interlocutori della conversazione. L’identificazione del soggetto evocato nelle intercettazioni è stata ritenuta certa da tutti i giudici del merito.

Il lamentato travisamento — per avere il giudice della riparazione affermato che il ricorrente non aveva mai smentito la circostanza — è giudicato non dirimente. Le prospettazioni difensive, osserva la Corte, sollecitano in realtà una rivalutazione nel merito estranea al perimetro del giudizio riparatorio. La Corte territoriale ha inoltre congruamente motivato la valenza eziologica della condotta, richiamando il contesto criminale di riferimento e i rapporti pluriennali accertati con soggetti condannati in via definitiva per stupefacenti: il comportamento del ricorrente, connotato da dolo, pur insufficiente per una condanna sulle accuse specifiche, era idoneo a giustificare il suo apparente coinvolgimento nei reati oggetto del titolo restrittivo.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte esclude invece la liquidazione delle spese di legittimità in favore del Ministero resistente, che non ha fornito alcun contributo, essendosi limitato a osservazioni generiche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *