Porto di coltello e lieve entità: valutazione riservata al giudice di merito (Cass. pen. Sez. I n. 38290 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del caso di lieve entità di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975 deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto a offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al porto ingiustificato. Si tratta di giudizio rientrante nell’esclusiva competenza del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità qualora sorretto da adeguata e logica motivazione. L’esclusione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non impedisce il riconoscimento dell’attenuante della lieve entità, poiché la particolare tenuità presenta minore rilevanza offensiva; nondimeno il riconoscimento non è automatico, dovendo il giudice valutare il concreto pericolo realizzatosi.
Il Fatto
La Corte d’appello di Trento, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal G.I.P. del Tribunale della stessa città, riconosceva le circostanze attenuanti generiche e riduceva la pena per la contravvenzione di porto senza giustificato motivo di un coltello da cucina con lama di diciassette centimetri.
Il ricorrente impugnava la sentenza deducendo due motivi, trattati congiuntamente. Con il primo censurava l’apparenza e la contraddittorietà della motivazione in punto di diniego dell’attenuante della lieve entità, contestando il generico riferimento alle obiettive caratteristiche del coltello e l’omessa considerazione delle telefonate al 118 da lui stesso allertate. Con il secondo denunciava la violazione dell’art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, sostenendo che il giudice avesse trascurato le modalità del fatto e la personalità del reo.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale. Ai fini dell’attenuante della lieve entità rilevano le dimensioni dello strumento, le modalità del fatto e la personalità del reo, in quanto suscettibili di dare un particolare significato al porto ingiustificato, secondo un indirizzo costante richiamato dalla stessa difesa. Il giudizio appartiene tuttavia in via esclusiva al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando la motivazione risulti adeguata e logica.
Quanto alla causa di esclusione della punibilità, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie, con riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all’entità del danno o del pericolo, non essendo necessaria la disamina di tutti gli elementi previsti, ma sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
La Corte ribadisce poi che l’esclusione del beneficio dell’art. 131-bis cod. pen. non impedisce il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, poiché il fatto di particolare tenuità presenta minore rilevanza offensiva rispetto a quello di lieve entità. Tale principio non comporta però un riconoscimento automatico dell’attenuante.
Nel caso concreto il Collegio rileva che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi richiamati. La ricostruzione dei fatti è conforme e incontestata: il ricorrente, affetto da disturbo della personalità borderline e in stato di alterazione da abuso di alcolici, dopo aver chiamato il 118 paventando gesti autolesionistici, usciva dall’abitazione e brandiva il coltello all’indirizzo dei presenti e del personale di soccorso, costringendo due infermieri a trovare riparo dietro l’ambulanza.
I giudici di merito hanno escluso ogni giustificazione, valorizzando la natura dell’arma assimilabile a un pugnale, il luogo dell’accadimento e le modalità del fatto. Esclusa la particolare tenuità per la concreta situazione di pericolo per l’incolumità pubblica, hanno coerentemente negato anche l’attenuante, richiamando le caratteristiche dell’arma e l’esposizione al pericolo. Non sussiste dunque il dedotto vizio di motivazione apparente o lacunosa, poiché la sentenza si confronta con tutti i profili difensivi. Né rileva la liceità dei gesti autolesionistici meramente paventati, poiché nessuna ragione consente di portare fuori dall’abitazione un’arma ponendo volontariamente in pericolo l’altrui incolumità. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna alle spese processuali e annotazione ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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