Inammissibile il travisamento della prova per omessa valutazione di attestazioni di conformità (Cass. pen. Sez. VII n. 37903 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di travisamento della prova per omissione, dedotto a fini di legittimità, non si integra con la sola denuncia della mancata valutazione di un elemento probatorio, ma richiede la dimostrazione della sua natura decisiva, cioè della capacità di condurre, se correttamente esaminato, a un esito processuale differente. La valutazione compiuta dal giudice di merito, che ritenga non probanti o insufficienti gli elementi offerti dalla difesa, costituisce giudizio di merito insindacabile in cassazione quando non sia manifestamente illogico. Le censure che, sotto l’etichetta del vizio di motivazione, si risolvono in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio sono inammissibili in sede di legittimità.
Il Fatto
Con sentenza del 6 marzo 2025 il Tribunale di Salerno ha condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 133/2009, per aver importato oltre tremila pezzi di calzature contenenti ftalati in concentrazione superiore ai limiti consentiti. All’imputato è stata applicata la pena dell’ammenda, con sospensione condizionale e non menzione, previa concessione delle attenuanti generiche e della diminuente per il rito.
Avverso la decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancanza assoluta di motivazione in ordine alle allegazioni difensive e alla documentazione prodotta, dirette a dimostrare la buona fede dell’importatore circa la conformità europea dei prodotti. La difesa sosteneva di aver depositato le attestazioni di conformità rilasciate dal produttore estero, acquisite prima dell’acquisto, e richiamava la decisione n. 768/2008/CE, che riserverebbe al solo fabbricante la procedura completa di valutazione della conformità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha riqualificato la censura, formalmente rubricata come vizio di motivazione e violazione di legge, come travisamento della prova per omissione. Il ricorrente, a rigore, non denuncia manifeste illogicità della motivazione, ma l’omessa considerazione di prove che egli stesso definisce decisive, in quanto attestanti l’adempimento degli obblighi gravanti sull’importatore.
Su questo punto la Corte richiama un principio consolidato: per integrare il travisamento della prova non basta lamentare la mancata valutazione di un elemento probatorio, ma occorre dimostrarne la natura decisiva, cioè l’attitudine a determinare, se correttamente esaminato, un esito processuale differente.
Il Tribunale, affermando che l’imputato non aveva assunto informazioni dal venditore in ordine alla composizione della merce né aveva acquisito dichiarazioni o attestazioni di conformità, ha implicitamente ritenuto non probanti o insufficienti gli elementi offerti dalla difesa. Si tratta di una valutazione di merito che, non essendo manifestamente illogica, si sottrae al sindacato di legittimità.
La Corte esamina poi i test report allegati a confutazione della valutazione del Tribunale: documenti redatti in lingua inglese, privi di elementi che ne dimostrino la riferibilità alla merce oggetto del processo, con laboratorio di analisi ignoto e senza prova dei requisiti di serietà e competenza che potessero indurre l’importatore a confidare nei dati e a esonerarsi da più approfonditi controlli sulla sicurezza e conformità del prodotto. La decisività di tali documenti risulta tutt’altro che evidente.
Il ricorso, proponendo censure collocate al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità e volte a sovrapporre una rivisitazione del materiale probatorio a quella del Tribunale, è stato dichiarato inammissibile. Alla declaratoria segue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in Euro 3.000,00.
Nota della Redazione
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