Riparazione detenzione ingiusta senza costituzione del Ministero e spese (Cass. pen. Sez. 4 n. 10634 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, le spese del procedimento sono regolate secondo i criteri di cui agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., attesa la connotazione civilistica dell’istituto. Il procedimento, pur a contraddittorio necessario, non ha carattere contenzioso necessario, poiché il Ministero dell’Economia e delle Finanze può non costituirsi, costituirsi aderendo alla richiesta o rimettersi al giudice. In tali evenienze, mancando un contrasto di interessi, non si configura la soccombenza dell’Amministrazione, con conseguente esclusione della condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dell’istante. Viceversa, la soccombenza dell’Amministrazione sussiste solo quando, costituendosi, ha svolto eccezioni volte a paralizzare o ridurre la pretesa e le sue richieste sono state rigettate.
Il Fatto
Il procedimento trae origine dalla domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione proposta da un soggetto, assolto nel giudizio di merito dal reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per la ricorrenza di una causa di giustificazione. La Corte di appello aveva accolto la domanda, condannando il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’istante.
Avverso il capo relativo alle spese, il Ministero proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per l’erronea applicazione dei principi regolatori della condanna alle spese in caso di mancata costituzione dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, riaffermando il principio per cui, nel procedimento di riparazione per l’ingiusta detenzione, la regolazione delle spese segue i criteri civilistici. Ha quindi precisato che il contraddittorio necessario, instaurato con la notifica della domanda al Ministero dell’Economia e delle Finanze, non implica un carattere contenzioso necessario del giudizio.
La Suprema Corte ha chiarito che l’Amministrazione, nel caso in cui non si costituisca o si limiti a rimettersi al giudice, non determina alcun contrasto di interessi da dirimere. In tale ipotesi, non potendo configurarsi una sua soccombenza, alcuna condanna può essere pronunciata a suo carico per la rifusione delle spese processuali e per i diritti e onorari di difesa in favore della controparte. L’onere delle spese può essere posto a carico del Ministero solo all’esito di una sua costituzione con eccezioni volte a contrastare la pretesa, qualora tali eccezioni vengano rigettate.
La Corte ha inoltre escluso la rilevanza dell’obiezione circa l’impossibilità per lo Stato di procedere in via extragiudiziale al riconoscimento dell’indennizzo, ribadendo che tale circostanza non rende l’Amministrazione soccombente quando essa non si opponga all’istanza. Il principio è stato confermato anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 92 cod. proc. civ., come modificato dal decreto-legge n. 132 del 2014, e della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale operata con la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ha esteso il potere di compensazione ad altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Infine, la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite, non ravvisando alcun contrasto giurisprudenziale in materia, essendo il principio oggetto di enunciazione consolidata. In accoglimento del ricorso, l’ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio, limitatamente alla statuizione relativa alla condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali, che è stata eliminata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.