Annullato il diniego di differimento pena senza adeguata valutazione sanitaria (Cass. pen. Sez. 1 n. 396 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario, ai fini del differimento facoltativo dell’esecuzione della pena ex art. 147 cod. pen., deve fondarsi su dati tecnici concreti, quali documenti medici, relazioni sanitarie o perizie acquisite o disposte nel corso dell’istruttoria, e non può essere demandato alle valutazioni personali di un componente del collegio giudicante, non verificabili nel contraddittorio delle parti. La valutazione deve avere riguardo anche all’astratta idoneità dei presidi sanitari disponibili e alla concreta adeguatezza delle possibilità di cura e assistenza assicurabili al detenuto, considerando le possibili ripercussioni del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico. Tale giudizio deve essere altresì bilanciato con il rischio di recidiva, la cui valutazione può essere influenzata dalle effettive condizioni di salute dell’interessato.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la richiesta di differimento dell’esecuzione della pena per gravi motivi di salute, anche nella forma della detenzione domiciliare ex art. 47, comma 1-ter, ord. pen., presentata da un detenuto, espiente una pena di cinque anni e otto mesi di reclusione per rapina aggravata e porto d’armi. Il giudice di merito riteneva le patologie del richiedente compatibili con lo stato di detenzione e sussistente il pericolo di reiterazione di reati, basando la valutazione di compatibilità sulle competenze mediche di cui il collegio disponeva in ragione della sua composizione.
Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione il detenuto, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 684 cod. proc. pen. e all’art. 27 Cost., lamentando la mancata ammissione della perizia medico-legale richiesta e la mancata valutazione dell’adeguatezza delle cure in concreto erogabili in carcere.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, enunciando il principio per cui la valutazione sulla serietà della condizione clinica del detenuto deve essere effettuata avendo riguardo sia alla gravità della patologia sotto un profilo oggettivo, sia al rapporto tra la condizione clinica, la condizione detentiva e il tipo e livello di assistenza che l’istituto di pena può in concreto assicurare al condannato, come da precedenti giurisprudenziali richiamati.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza non si era attenuto a tali principi, avendo fondato il giudizio di compatibilità sulle mere valutazioni del componente medico del collegio, senza esplicitare il percorso argomentativo con riferimento ai trattamenti in concreto attuabili in carcere e all’andamento della patologia. La valutazione, inoltre, non aveva considerato la richiesta dell’U.O.C. Salute Penitenziaria di trasferimento per la riabilitazione con idrochinesiterapia, elemento che avrebbe dovuto essere valutato per verificare se il regime detentivo potesse determinare un aggravamento del quadro clinico.
La Corte ha altresì precisato che l’ordinanza impugnata si era concentrata sulla pericolosità sociale del condannato, ma che anche rispetto a tale valutazione un approfondimento delle condizioni cliniche sarebbe stato rilevante, in quanto il riscontro di effettive difficoltà deambulatorie avrebbe potuto influire sulla prognosi di pericolosità. Infine, il Tribunale non aveva affrontato il tema della possibilità di contenere la pericolosità sociale con le prescrizioni adottabili nella detenzione domiciliare o in struttura esterna.
La Corte ha quindi annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per una nuova valutazione, in quanto fondata su motivazione incompleta e, a tratti, apparentemente incoerente con i dati emergenti dagli atti.
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Nota della Redazione
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