Il procedimento penale pendente giustifica il diniego di cittadinanza per difetto di integrazione (TAR Lazio n. 13759 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della l. 5 febbraio 1992, n. 91, è rimessa a una valutazione ampiamente discrezionale del Ministero dell’Interno, qualificabile come atto di alta amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo per travisamento dei fatti o illogicità manifesta. La pendenza di un procedimento penale a carico del richiedente, per un reato contro la persona, costituisce elemento legittimamente valutabile ai fini del giudizio ponderativo sull’inserimento nella comunità nazionale, a prescindere dall’esito definitivo del procedimento stesso. Non è irragionevole il diniego fondato sulla gravità del reato contestato e sul breve lasso di tempo intercorso tra il fatto e la domanda di cittadinanza.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, presentava in data 15 novembre 2016 istanza di concessione della cittadinanza italiana. Con decreto del 17 giugno 2021, il Ministero dell’Interno rigettava l’istanza, rilevando la pendenza di un procedimento penale a suo carico per il reato di omicidio colposo.
Avverso tale decreto la ricorrente proponeva ricorso, deducendo un unico motivo di censura: il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, evidenziando la propria incensuratezza, l’integrazione nel contesto sociale e la presunta irrilevanza, ai fini della concessione, del procedimento penale pendente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo la doglianza infondata. Il Collegio ha preliminarmente richiamato la natura ampiamente discrezionale della valutazione demandata all’Amministrazione, che connota l’atto di diniego come provvedimento di alta amministrazione, non sindacabile nel merito ma solo in presenza di vizi macroscopici di legittimità.
Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso la sussistenza di tali vizi, ritenendo che la pendenza del procedimento penale per un reato contro la persona costituisse circostanza evidentemente rilevante nel giudizio di ponderazione sull’opportunità di inserimento della ricorrente nella comunità nazionale e sulla sua affidabilità.
Il Collegio ha aderito all’orientamento della Sezione (ex multis TAR Lazio sent. n. 508/2026), affermando che la decisione dell’Amministrazione non è irragionevole né per la gravità del reato contestato (omicidio colposo) né per il breve lasso di tempo (quattro anni) intercorso tra il fatto oggetto di accertamento penale e la domanda di cittadinanza.
Il TAR ha infine precisato che il diniego non preclude alla ricorrente la possibilità di presentare una nuova istanza, rappresentando che il procedimento penale, pendente all’epoca del provvedimento impugnato, si è concluso con sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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