Inibizione lavori stazione radio base per assenza consenso proprietario (TAR Veneto n. 834 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’installazione di stazioni radio base per telecomunicazioni elettroniche è soggetta a una speciale disciplina autorizzatoria improntata a esigenze di accelerazione e semplificazione, che non consente di richiedere all’operatore documentazione diversa da quella prevista dall’allegato 12-bis del d.lgs. n. 259 del 2003. La disponibilità giuridica dell’area destinata a ospitare l’impianto non è presupposto di legittimità dell’autorizzazione unica e il suo eventuale venir meno non incide sulla facoltà di realizzare l’infrastruttura, che riposa sul titolo formatosi per silenzio assenso. Il contratto di locazione ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto unilateralmente dalla volontà del proprietario: la sola manifestazione di contrarietà è inidonea a caducarne validità ed efficacia. Il Comune è privo del potere di inibire l’avvio dei lavori adducendo l’impatto paesaggistico, non essendo inserito nell’elenco degli enti idonei, né può apporre condizioni a un titolo già formato se non in autotutela.
Il Fatto
La società ricorrente presentava al Comune un’istanza di autorizzazione unica ex artt. 43, 44 e 49 d.lgs. n. 259 del 2003 per installare una nuova stazione radio base, finanziata con fondi P.N.R.R., su un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e ricadente in fascia di rispetto cimiteriale. Rilasciato il parere favorevole dell’ARPAV, il Comune concludeva la conferenza di servizi con esito positivo per silenzio assenso, come attestato nella determina n. 134 del 18 agosto 2025.
La proprietaria dell’area manifestava poi contrarietà alla realizzazione dell’impianto, sostenendo di aver appreso solo in seguito la reale altezza dell’opera e affermando di non voler proseguire alcuna trattativa. Il Comune emanava quindi il provvedimento n. 12044 del 26 settembre 2025, inibendo l’avvio dei lavori fino alla produzione del consenso scritto della proprietà, per il venir meno del presupposto della disponibilità dell’area. La ricorrente impugnava l’atto chiedendone l’annullamento e l’accertamento dell’inefficacia; il Tribunale accoglieva la domanda cautelare con ordinanza n. 623 del 2025.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina congiuntamente i motivi e li ritiene fondati. Il provvedimento si fonda sull’asserito venir meno del consenso della proprietaria, ma il riferimento a una “apparente dichiarazione di assenso” non ha valenza giuridica: la documentazione sulla disponibilità dell’area non è prescritta dall’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 259 del 2003, che rinvia alla modulistica dell’allegato 12-bis, dove la titolarità dell’area non compare.
Richiamando propri precedenti (TAR Veneto, sez. III, n. 1103 del 2025) e il Consiglio di Stato, sez. III, n. 4189 del 2018, il Collegio ribadisce che la disciplina speciale non consente di richiedere documentazione ulteriore. Ne deriva che è irrilevante l’allegazione del contratto e che il venir meno del titolo di disponibilità non produce conseguenze sulla facoltà di realizzare l’impianto. Non giova invocare l’art. 11 d.P.R. n. 380 del 2001, poiché la materia è compiutamente disciplinata dall’art. 44 d.lgs. n. 259 del 2003.
Quanto al contratto di locazione, il Tribunale lo qualifica come tale ai sensi dell’art. 1325 cod. civ., avendo le parti indicato l’area, lo scopo, la durata e il corrispettivo. Ai sensi dell’art. 1372 cod. civ., il vincolo non può essere sciolto che per mutuo consenso o per causa ammessa dalla legge: la sola comunicazione della proprietaria non basta, occorrendo un accordo di rimozione, un recesso pattizio o l’esito positivo di un’azione di nullità, annullamento o risoluzione. L’eventuale errore sul contenuto delle clausole legittima solo una domanda giudiziale di annullamento, non una sottrazione unilaterale dal vincolo.
Il provvedimento è inoltre illegittimo per difetto di competenza: il Comune è privo di poteri in tema di tutela paesaggistica, non essendo inserito nell’elenco degli enti idonei, e la Soprintendenza competente non aveva espresso valutazione negativa. Non giova sostenere di aver esercitato generici poteri cautelari, né di aver apposto una condizione a un titolo già formato, modifica che avrebbe richiesto un intervento in autotutela. L’atto è pertanto annullato e la domanda di accertamento dell’inefficacia resta assorbita.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.