Commissario ad acta e divieto di penalità di mora per debito esiguo (TAR Lombardia n. 940 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e la mancata esecuzione, anche parziale, del giudicato, il TAR dichiara l’inottemperanza e ordina all’amministrazione di provvedere entro il termine fissato, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. La domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va invece respinta quando la penalità di mora risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, valutabili in concreto. Rilevano, a tal fine, le peculiarità del debitore pubblico, i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l’esiguità del debito, tale da rendere la sanzione eccessivamente afflittiva.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2016/17 al 2022/23.

Notificato il titolo al Ministero, il ricorrente ha agito in ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’erogazione della carta docente per complessivi euro 3.500,00, la nomina di un commissario in caso di perdurante inadempimento e la condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza contestare nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento del quadro processuale. Il titolo posto a fondamento dell’ottemperanza è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato; è pertanto decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

La documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. L’amministrazione resistente non ha formulato deduzioni sul punto, né ha indicato l’andamento della procedura. Ne consegue che il credito non è contestato nell’an né nel quantum.

Il ricorso è quindi fondato e deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato. Al Ministero resistente è assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale pagamento. In caso di inutile decorso, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi relazione alla Sezione. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Residuale è la doglianza relativa alla penalità di mora. La disposizione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. esclude le astreintes quando risultino manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014 in relazione alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.

Nel caso di specie rilevano le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio, lo stato generale della finanza pubblica e soprattutto l’esiguità del debito, che rende la penalità richiesta eccessivamente afflittiva. La domanda è pertanto respinta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *