Silenzio sull’istanza di permesso di soggiorno per attesa occupazione e limiti della (TAR Veneto n. 831 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a., accerta l’illegittimità dell’inadempimento e ordina all’Amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso nel termine di trenta giorni. Non può invece pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa sostanziale quando l’attività non è vincolata e residuano margini di discrezionalità e adempimenti istruttori, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. Il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, in particolare, non costituisce atto dovuto e richiede accertamenti demandati all’Amministrazione. Il termine di conclusione del procedimento, ove non diversamente stabilito, è rinvenibile nell’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, che fissa sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, è entrato nel territorio dello Stato munito di regolare nulla osta e visto di ingresso. Ha poi presentato allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura un’istanza volta al rilascio della dichiarazione di indisponibilità del datore di lavoro all’assunzione, strumentale alla presentazione della domanda di permesso di soggiorno per attesa occupazione.

In assenza di riscontro e nonostante i solleciti, il ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’Amministrazione a pronunciarsi con provvedimento espresso e a rilasciare il titolo richiesto, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. Il Ministero dell’Interno non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione della procedura applicabile al primo ingresso per lavoro subordinato, desumibile dal combinato disposto degli artt. 5, commi 3-bis, 5-bis e 22, d.lgs. n. 286/1998. Il datore di lavoro, ottenuto il nulla osta in forza del quale è stato rilasciato il visto di ingresso, si reca con il lavoratore presso lo Sportello Unico competente per la stipula del contratto di soggiorno e il conseguente rilascio del permesso.

Quanto al procedimento attivato dalla rilevata indisponibilità del datore di lavoro, il Tribunale richiama l’art. 2, comma 1, l. n. 241 del 1990 e individua il termine di conclusione in sessanta giorni, rinvenibile nell’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998. Nel caso concreto, a fronte dell’istanza e dei successivi solleciti, l’Amministrazione non ha dato alcun riscontro né ha disposto la convocazione dell’interessato.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso nei limiti dell’accertamento del silenzio. Ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a., il Collegio ordina all’Amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Il Tribunale esclude invece la condanna all’adozione del provvedimento richiesto. L’art. 31, comma 3, c.p.a. consente la pronuncia sulla fondatezza della pretesa solo in presenza di attività vincolata o quando non residuino margini di discrezionalità né adempimenti istruttori. Il rilascio del permesso per attesa occupazione non è atto dovuto e richiede accertamenti demandati all’Amministrazione, cui spetta verificare i presupposti di legge. Per l’ulteriore inerzia il Collegio si riserva la nomina del commissario ad acta su istanza di parte. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *