Ottemperanza per il ricalcolo stipendiale degli ufficiali: cessazione della materia e rimborso del contributo unificato (TAR Liguria n. 967 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza va dichiarata quando l’Amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso, abbia integralmente ottemperato al dictum del giudice, rendendo inutile ogni ulteriore pronuncia. Nell’ipotesi in cui la sentenza da eseguire non risulti notificata all’Amministrazione, ma solo al suo difensore legale, le spese di lite possono essere compensate, fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione medesima di rimborsare al ricorrente il contributo unificato versato. L’istanza di nomina del commissario ad acta resta assorbita in ragione dell’avvenuta esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente, già destinatario di una pronuncia favorevole di questo Tribunale — con cui era stato riconosciuto il diritto al computo, senza oneri a suo carico, degli anni di durata legale del corso di laurea in giurisprudenza ai sensi dell’art. 1783 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ai fini del calcolo dello stipendio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altro fine previsto dalla legge — proponeva ricorso per l’ottemperanza, deducendo l’inerzia dell’Amministrazione e chiedendo, in difetto, la nomina di un commissario ad acta. Si costituivano in giudizio il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Con successive memorie, le parti rappresentavano la sopravvenuta ottemperanza da parte dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto delle allegazioni difensive, ha verificato che l’Amministrazione aveva nel frattempo conformato la propria condotta al dictum della sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione, rendendo inutile l’ulteriore prosecuzione del giudizio di ottemperanza. In tale evenienza, ha osservato il Tribunale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, non residuando alcuna utilità alla pronuncia richiesta. Quanto al regolamento delle spese, la circostanza che la sentenza non fosse stata notificata all’Amministrazione ma soltanto all’Avvocatura dello Stato — difensore legale dell’ente — ha indotto il Collegio a disporne la compensazione, valorizzando l’assenza di una costituzione in mora formale nei confronti dell’ente sostanziale. Dal medesimo presupposto è derivata la statuizione per cui l’importo versato dal ricorrente a titolo di contributo unificato deve essere rimborsato dall’Amministrazione. La decisione, infine, ha ritenuto assorbita l’istanza di nomina del commissario ad acta, caducata dall’intervenuta ottemperanza.
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Nota della Redazione
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