Il legale antistatario può agire in proprio per l’ottemperanza al giudicato sulle spese (TAR Lombardia n. 3119 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese in favore del legale antistatario fa nascere in capo a quest’ultimo un credito autonomo e distinto, diverso e ulteriore rispetto a quello della parte assistita, che legittima il legale ad agire in proprio per l’ottemperanza al giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e assegna all’Amministrazione un termine per provvedere, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La condanna al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere esclusa quando l’astreinte risulti manifestamente iniqua, anche in ragione dell’esiguità del debito e dei vincoli normativi e di bilancio dell’Amministrazione.
Il Fatto
Un avvocato, procuratore antistatario, chiedeva l’esecuzione del giudicato formatosi su tre sentenze del giudice del lavoro che avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali, liquidate in complessivi € 2945,00 oltre accessori, con distrazione in suo favore. Le sentenze, non appellate e notificate all’Amministrazione debitrice, non erano state eseguite nel capo relativo alle spese di lite. L’avvocato proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, che con ordinanza interlocutoria disponeva il deposito della certificazione del passaggio in giudicato dei titoli, adempimento eseguito dal ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale premette che la liquidazione delle spese in favore del legale antistatario genera un credito autonomo e distinto in capo al difensore, che lo legittima ad agire in proprio per ottenere l’esecuzione del giudicato, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità. Rispetto ai titoli azionati risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, e dalla documentazione versata in atti emergeva che l’Amministrazione non aveva effettuato pagamenti neppure parziali, senza formulare deduzioni o fornire indicazioni sulla procedura.
Il Collegio dichiara quindi l’inottemperanza del Ministero, assegnando il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per dare esecuzione al giudicato, con nomina sin d’ora del commissario ad acta nell’ipotesi di ulteriore inutile decorso. Il commissario, individuato nel Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia con facoltà di delega, dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, senza diritto a compenso aggiuntivo trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali.
Viene invece rigettata la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ricorrendo l’ipotesi della manifesta iniquità dell’astreinte. Il Collegio valorizza le specifiche difficoltà di adempimento legate ai vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, oltre all’esiguità del debito, tale da rendere la penalità di mora eccessivamente afflittiva, in coerenza con i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014.
Le spese del giudizio sono infine compensate, in ragione del comportamento processuale del ricorrente che ha depositato la documentazione asseverata solo all’esito dell’ordine di regolarizzazione impartito dal Tribunale, con conseguente dilatazione dei tempi di definizione del processo.
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Nota della Redazione
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