Malfunzionamento piattaforma telematica: garanzia partecipazione anche per causa ignota (TAR Lazio n. 8174 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce obbligo positivo della stazione appaltante, e non mera facoltà, assicurare la partecipazione alla gara telematica in caso di comprovato malfunzionamento, anche temporaneo, della piattaforma, ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 36/2023. Il medesimo obbligo sussiste quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento, applicandosi la regola della “causa ignota”. Tale regola, ispirata al principio di strumentalità del mezzo informatico, allocando il rischio tecnico in capo all’ente che ha bandito e organizzato la gara, può essere estesa dalla lex specialis all’ipotesi di disservizio non altrimenti diagnosticabile. L’operatore economico che abbia avviato le operazioni di caricamento con congruo anticipo e abbia osservato la diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. non può subire le conseguenze di anomalie prestazionali del sistema imprevedibili e non governabili.
Il Fatto
Una società cooperativa, mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, aveva tentato di partecipare a una procedura aperta, indetta dalla Regione Lazio per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti per gli enti del Lazio e dell’Umbria. Nella giornata di scadenza del termine, l’operatore aveva iniziato con largo anticipo il caricamento dell’offerta tecnica, ma aveva incontrato rallentamenti anomali e oggettivamente non fisiologici nella piattaforma telematica S.TEL.LA., oltre al rigetto di un file firmato in formato .p7m, già accettato in precedenti caricamenti. Il sistema aveva completato le operazioni solo a termine ormai scaduto, impedendo la finalizzazione dell’invio. L’istanza di riapertura o proroga dei termini presentata dall’operatore era stata respinta dalla stazione appaltante, che non aveva riscontrato problematiche di funzionamento della piattaforma nel giorno di scadenza. Il ricorso avverso il diniego riguardava il Lotto 2 della procedura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il contenzioso parallelo originato dalla medesima vicenda, rilevando come la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2722 del 2026 avesse già definitivamente accertato, con riguardo al Lotto 3, la natura dei fatti tecnici e la non imputabilità del mancato invio a negligenza dell’operatore. Pur non essendo vincolante in senso tecnico, tale pronuncia è stata ritenuta un autorevolissimo precedente da seguire, attesa l’identità di piattaforma, lex specialis, condotta dell’operatore e malfunzionamento, onde evitare un irrazionale contrasto di giudicati.
Nel merito, il Tribunale ha valorizzato il tenore letterale dell’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, che impone alla stazione appaltante di assicurare la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, introducendo un obbligo positivo e non una mera facoltà. L’art. 1.1 del disciplinare, conformemente alla norma di legge, ha precisato che tale garanzia opera anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento, ampliando il rimedio ai casi di “causa ignota”. L’art. 13 del disciplinare, che pone le operazioni di inserimento a esclusivo rischio del concorrente, deve essere letto in coordinamento con l’art. 1.1, come dallo stesso espressamente previsto.
Quanto alla condotta dell’operatore, il principio di autoresponsabilità non è assoluto, ma va declinato in ragione della concreta diligenza espletata. Nel caso di specie, il caricamento della documentazione amministrativa era avvenuto il giorno precedente, quello dell’offerta economica nelle ore antimeridiane e l’avvio del caricamento dell’offerta tecnica con circa due ore di anticipo risultava compatibile con un regolare completamento. I log di sistema prodotti dalla stessa stazione appaltante hanno offerto la prova documentale diretta dell’anomalia prestazionale: il raffronto tra i tempi di upload di giornate diverse ha evidenziato un degrado prestazionale tale da essere qualificato come patologico rallentamento del software.
Da ultimo, il Collegio ha applicato la regola della “causa ignota”, elaborata dalla giurisprudenza in applicazione del principio di strumentalità del mezzo informatico: ove non sia possibile stabilire con certezza se il mancato invio sia dovuto a un errore del trasmittente o a un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull’ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara. Tale regola risponde a una logica di equa allocazione del rischio, essendo la stazione appaltante a trarre vantaggio organizzativo dall’informatizzazione della procedura. La stessa è stata recepita dall’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 e ampliata dall’art. 1.1 del disciplinare alle ipotesi di causa ignota in assenza di negligenza. Il ricorso è stato, pertanto, accolto, con annullamento del provvedimento di diniego.
Nota della Redazione
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