Inidoneità temporanea al servizio militare legittima per positività alla cocaina (TAR Piemonte n. 980 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di temporanea non idoneità al servizio militare fondato sulla positività accertata alla cocaina è legittimo quando l’amministrazione abbia acquisito elementi ulteriori rispetto al solo esito del test tossicologico, idonei a confermare la dipendenza. Le eventuali irregolarità nella raccolta e nella conservazione del campione non inficiano la decisione ove la custodia risulti attestata e l’attività di prelievo non richieda particolare tecnicismo. La decisione di inidoneità costituisce atto vincolato, venendo meno un requisito essenziale, ed è insensibile alla natura amministrativa delle mansioni concretamente svolte, dovendo l’idoneità fisica essere mantenuta dal militare a prescindere dall’incarico.

Il Fatto

Un militare in servizio nell’esercito italiano è stato sottoposto a un controllo a campione con test di screening tossicologico, dal cui referto è emersa la non negatività alla cocaina, poi confermata dalle analisi di secondo livello sui cataboliti urinari. Sottoposto ad accertamento psichiatrico, è stata diagnosticata una sindrome da dipendenza da cocaina e una sindrome ansiosa non specificata in trattamento farmacologico.

Il Centro Ospedaliero Militare competente ha quindi espresso nei suoi confronti un giudizio di temporanea non idoneità al servizio militare per 180 giorni. Il ricorrente ha impugnato il verbale davanti al TAR Piemonte, deducendo vizi nella modalità di prelievo e conservazione del campione, carenza dei presupposti e difetto di motivazione, chiedendo l’annullamento dell’atto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente respinto l’istanza di rinvio formulata dal difensore in attesa della definizione dell’appello pendente su un giudizio collegato. Ha richiamato la disciplina dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., secondo cui il differimento della trattazione è disposto solo per casi eccezionali, ribadendo che alle parti non spetta la disponibilità dei tempi del processo. La pendenza del grado superiore non incide sull’effettività del diritto di difesa nel giudizio in corso.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Quanto al primo motivo, il TAR ha ribadito, in continuità con una propria precedente pronuncia, che la difesa non ha offerto elementi idonei a escludere l’attendibilità dei test. Il risultato delle analisi non è stato l’unico elemento utilizzato dall’amministrazione, risultando confermato dagli esiti dell’accertamento psichiatrico.

Sul profilo della catena di custodia, il Collegio ha osservato che le operazioni di conservazione del campione, come attestate dall’amministrazione e dal laboratorio, dimostrano che l’esame di secondo livello è stato svolto sul medesimo campione già sottoposto allo screening. Quanto alla dedotta inidoneità del personale medico, si è precisato che l’attività materiale di individuazione del titolare del campione biologico non è connotata da elevato tecnicismo e può essere svolta in modo affidabile anche da personale non specializzato.

Infine, sul difetto di motivazione, il Tribunale ha qualificato la decisione come atto vincolato, essendo venuto meno un requisito di idoneità all’esercizio della funzione. Il fatto che le mansioni svolte fossero di carattere amministrativo è stato ritenuto irrilevante, dovendo l’idoneità fisica essere mantenuta dal militare a prescindere dall’incarico. La misura non è apparsa né sproporzionata né sbilanciata, anche in considerazione dei precedenti del ricorrente e della diagnosi di dipendenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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