Incombente istruttorio sulla perizia di indemolibilità prima della decisione (TAR Lombardia n. 2632 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora l’Amministrazione comunale abbia richiesto al privato una nuova valutazione della sicurezza dell’intero fabbricato ai sensi del cap. 8 delle NTC 2018 e abbia dichiarato che la perizia tecnica depositata in giudizio è in corso di analisi da parte dell’Ufficio Tecnico preposto, il giudice amministrativo, prima di definire la controversia anche in sede cautelare, può disporre un incombente istruttorio, ordinando al Comune di concludere l’esame dell’elaborato e di adottare le conseguenti, motivate determinazioni in ordine alla fattibilità della demolizione e alla possibile applicazione di misure alternative. L’ordinanza istruttoria si giustifica in quanto le valutazioni tecniche dell’Amministrazione possono incidere sulle proprie determinazioni, potenzialmente superando anche i provvedimenti sanzionatori già irrogati per l’inottemperanza.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Milano, relativa a porzioni di un fabbricato realizzate in difformità dai titoli edilizi per il mancato rispetto della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate prescritta dall’art. 9 del D.M. 1444/1968.
I ricorrenti hanno eccepito l’impossibilità di eseguire l’ordine ripristinatorio senza arrecare un grave pregiudizio alla stabilità dell’intero edificio, incluse le parti legittimamente realizzate, richiamando la disciplina dell’indemolibilità di cui all’art. 38 del D.P.R. 380/2001. Nel corso del giudizio, la stessa Amministrazione comunale ha richiesto ai privati una “nuova valutazione della sicurezza dell’intero fabbricato ai sensi del cap. 8 delle NTC 2018”, riconoscendo la complessità tecnica della vicenda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il fulcro del contenzioso risiede nella questione della concreta fattibilità tecnica e della sicurezza dell’intervento di demolizione. In data 10 aprile 2026, la parte ricorrente ha depositato in giudizio una perizia tecnica che, secondo quanto dedotto dalla difesa, confermerebbe l’impossibilità di procedere alla demolizione per motivi di pubblica e privata incolumità.
Il Comune di Milano, con memoria depositata in vista dell’udienza, ha dato atto del deposito della suddetta perizia, dichiarando che la stessa è “ad oggi in corso di analisi da parte dell’Ufficio Tecnico preposto” e ha formulato istanza di rinvio dell’udienza per consentire all’Amministrazione di “eventualmente assumere nuove determinazioni” alla luce delle risultanze tecniche.
Il Tribunale ritiene che, allo stato attuale del procedimento, la definizione della controversia, anche in sede cautelare, sia subordinata alla valutazione che l’Amministrazione comunale è tenuta a compiere in ordine agli esiti della citata perizia. La stessa Amministrazione ha manifestato la necessità di esaminare tale documento prima di assumere una posizione definitiva, lasciando intendere che le conclusioni tecniche potrebbero incidere sulle proprie determinazioni, potenzialmente superando anche i provvedimenti sanzionatori già irrogati per l’inottemperanza.
Si palesa pertanto la necessità di disporre un incombente istruttorio a carico del Comune di Milano, ordinando allo stesso di concludere l’analisi della perizia tecnica depositata e di adottare le conseguenti, motivate determinazioni in ordine alla fattibilità della demolizione e/o alla possibile applicazione di misure alternative. A tal fine, il Collegio assegna all’Amministrazione un termine di trenta giorni per il deposito di tali determinazioni, rinviando la causa ad una successiva udienza pubblica per la valutazione delle stesse e per il prosieguo del giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.