Aiuti alle associazioni culturali: l’esclusione non può fondarsi su cause non previste dall’avviso (TAR Molise n. 10 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di irricevibilità dell’istanza di partecipazione a una procedura selettiva per l’assegnazione di contributi pubblici deve trovare fondamento esclusivo nelle ipotesi tassativamente previste dall’avviso pubblico, non potendo l’Amministrazione ampliarne il novero in via interpretativa o applicativa. Le ragioni poste a fondamento del diniego non possono essere sostituite o integrate in giudizio da motivi diversi, attinenti al merito della domanda, che non siano stati esaminati nella fase procedimentale, in quanto estranei al thema decidendum. In sede cautelare, ove il ricorso sia assistito da fumus boni iuris e sussista il periculum in mora, il Tribunale dispone l’accantonamento della massima somma dell’aiuto economico potenzialmente spettante alla ricorrente in caso di accoglimento del ricorso, re adhuc integra, in attesa della discussione di merito, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati pretermessi ai sensi dell’art. 49 cod. proc. amm..
Il Fatto
Un’associazione di promozione sociale aveva partecipato alla seconda edizione di un avviso pubblico regionale, volto a sostenere società ed enti di promozione culturale e turistica, richiedendo un contributo per le proprie attività, connesse al Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe. Con una prima determinazione dirigenziale, l’istanza era stata ritenuta “non ricevibile”, assegnando il termine per controdeduzioni previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990, e la successiva nota di conferma delle motivazioni di esclusione aveva portato all’approvazione definitiva degli esiti della commissione di valutazione con la determinazione impugnata.
La ragione dell’esclusione risiedeva nel superamento, da parte dell’associazione, del tetto massimo di spese di comunicazione ammissibili, stabilito dall’art. 6 dell’avviso pubblico. Avverso tali atti l’associazione proponeva ricorso, chiedendo la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti e, in via monocratica, l’accantonamento delle somme. La Regione si costituiva in giudizio, eccependo l’infondatezza del ricorso anche alla luce di una disposizione regolamentare europea che, a suo dire, avrebbe comunque impedito l’erogazione del finanziamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente richiamato il decreto cautelare monocratico con cui era già stato disposto l’accantonamento della massima somma potenzialmente riconoscibile, rilevando come il ricorso presentasse un adeguato fumus boni iuris. La valutazione si è concentrata sul contrasto tra la norma dell’avviso che disciplina le ipotesi di irricevibilità e la ragione effettivamente posta a base dell’esclusione.
La censura attiene alla violazione degli artt. 6 e 8 dell’avviso pubblico: la disposizione che elenca i casi di irricevibilità dell’istanza non ricomprende l’ipotesi in cui l’importo delle spese di comunicazione indicate dal richiedente superi il limite fissato dalla disciplina di gara. Il Collegio ha ritenuto che l’esclusione non potesse essere fondata su una causa non prevista, evidenziando il difetto di un solido ancoraggio normativo del provvedimento gravato.
Quanto all’eccezione della difesa erariale, che richiamava l’art. 65, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 quale ostacolo insuperabile alla concessione del contributo, il Tribunale l’ha ritenuta estranea al thema decidendum. Tale profilo, non essendo stato esaminato dalla commissione in fase di ricevibilità, non poteva essere introdotto in giudizio per sostenere la legittimità del diniego, pena il sindacato su un’azione amministrativa futura e non ancora dispiegatasi, in violazione del divieto ex art. 34, comma 2, cod. proc. amm.
Con riguardo al periculum in mora, il Tribunale ha valutato preminente l’interesse della ricorrente a non vedere vanificata la propria pretesa, garantendo, tramite l’accantonamento, che il bene della vita rimanga integro fino alla decisione di merito, fissata per l’udienza pubblica del 15 luglio 2026.
Da ultimo, il Collegio ha rilevato che, a seguito dell’ottemperanza dell’Amministrazione al decreto monocratico, erano emersi quali effettivi controinteressati soggetti diversi da quelli originariamente intimati. Il difensore della ricorrente ha riferito di aver notificato il ricorso ad altri due soggetti e ha chiesto di essere autorizzato a integrare il contraddittorio nei confronti di quelli indicati in una successiva nota regionale. Il Tribunale ha quindi ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati individuati, autorizzando la notifica agli indirizzi di posta elettronica certificata forniti all’Amministrazione, entro il termine perentorio di venti giorni, con onere di depositare la prova delle notifiche nei dieci giorni successivi.
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Nota della Redazione
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