Valutazione tecnico-discrezionale Inail sul rischio da movimentazione manuale dei carichi (TAR Piemonte n. 979 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivi ISI, la verifica cui è chiamato l’Inail non si esaurisce nell’accertamento dei requisiti di ammissione e dell’astratta rispondenza del progetto alla tipologia di bando, ma si estende all’effettiva idoneità dell’intervento a ridurre il rischio di infortunio. All’Istituto è conferito un potere tecnico-discrezionale di valutazione dell’idoneità e adeguatezza del progetto, con conseguente limitazione del sindacato giurisdizionale alle sole ipotesi di macroscopiche illogicità, omissioni o evidenti errori di fatto, restando preclusa al giudice la sostituzione della propria valutazione a quella dell’amministrazione. In tema di art. 10-bis legge n. 241/1990, i motivi ostativi comunicati nel preavviso di rigetto devono ritrovarsi o presentarsi in linea di coerenza logica con la motivazione del provvedimento negativo, che può essere arricchita da ulteriori rilievi conseguenti alle osservazioni dell’interessato, senza contenere una motivazione del tutto estranea ai motivi in precedenza comunicati.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del 31 agosto 2022 con cui l’Inail ha comunicato la non finanziabilità del progetto presentato nell’ambito dell’Avviso pubblico ISI 2020, unitamente al preavviso di diniego del 15 luglio 2022 e al bando stesso. La ricorrente aveva chiesto un contributo per l’acquisto di due macchinari destinati ad automatizzare una linea di piegatura di articoli in spugna, ricondotti all’Asse 2 di finanziamento, relativo al rischio da movimentazione manuale dei carichi.
Dopo la pubblicazione dell’elenco definitivo, in cui la ricorrente risultava collocata in posizione utile con 120 punti, l’amministrazione ha richiesto integrazioni e ha poi rappresentato il mancato superamento della fase di verifica, con riduzione del punteggio. Da qui il ricorso, affidato a tre motivi: violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha richiamato l’insegnamento amministrativo secondo cui il preavviso di rigetto non è violato quando la motivazione del diniego risulta arricchita da rilievi conseguenti alle osservazioni dell’interessato, purché non del tutto estranei ai motivi comunicati. Nel caso concreto, le ragioni del diniego hanno tenuto conto delle successive osservazioni e delle modificazioni alla domanda originaria, con conseguente esigenza di indicare ragioni nuove a sostegno di quanto già ritenuto in sede di preavviso.
Il Tribunale ha valorizzato il fatto che, con il Report Tecnico aggiornato, la ricorrente ha introdotto nuove ipotesi operative alla fase di carico, in precedenza non prospettate, includendo indici di rischio superiori. La nota tecnica del secondo provvedimento ha così ribadito il motivo tecnico-normativo della prima, affermando l’insussistenza del rischio di sollevamento e trasporto ai sensi della Norma UNI ISO 11228-1, non essendo i carichi superiori a 3 kg, con conseguente riduzione da 80 a 55 punti e mancato raggiungimento della soglia di 120.
Quanto ai motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa sul potere tecnico-discrezionale dell’Inail e sul limite del sindacato giurisdizionale, limitato alle macroscopiche illogicità e agli evidenti errori di fatto. Nella specie, il carico degli asciugamani non supera la soglia critica dei 3 kg, come indicato nello stesso Report tecnico.
La tesi della ricorrente, secondo cui la fase critica si collocherebbe nella fase di carico, è stata ritenuta non adeguatamente supportata dalla documentazione tecnica: il Report contiene affermazioni contraddittorie, prospettando un peso variabile tra i 4 e i 7 kg in una fase di prelavorazione in origine non individuata, e poi ribadendo che il peso movimentato non raggiunge i 3 kg. L’amministrazione, considerata la tipologia dei macchinari e lo scopo dell’intervento, ha correttamente rettificato il punteggio a 55 punti.
Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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