Accesso agli atti di concorso e posizione qualificata del candidato (TAR Lazio n. 3921 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La partecipazione a una procedura di selezione pubblica conferisce al candidato una posizione giuridica qualificata rispetto a tutti gli atti del procedimento, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990. Nei pubblici concorsi non sussistono limiti ai documenti ostensibili: domande, curricula, verbali, schede di valutazione ed elaborati sono atti rispetto ai quali va esclusa in radice l’esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, poiché i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione fondata sulla comparazione dei valori di ciascuno. Il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso non deve svolgere alcuna valutazione anticipata sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento nell’eventuale giudizio, competendo tale apprezzamento solo all’autorità giudiziaria investita della questione. L’istanza circoscritta alle sole articolazioni per cui il candidato ha espresso preferenza non è generica né emulativa.
Il Fatto
La ricorrente aveva partecipato alla procedura di interpello indetta dal Ministero della cultura per il conferimento di 175 incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, manifestando interesse per cinque sedi. Con il decreto conclusivo della procedura nessuna di esse le era stata assegnata. L’interessata ha quindi presentato istanza di accesso ai sensi della legge n. 241 del 1990, ottenendo dall’amministrazione solo l’ostensione parziale della documentazione richiesta.
Di qui il ricorso avverso il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza, limitatamente ai curricula e ai verbali di valutazione dei dirigenti assegnatari di tre sedi, ai verbali contenenti la valutazione della ricorrente e la motivazione dell’omessa assegnazione, nonché ai verbali relativi all’attribuzione di ufficio della sede assegnata ad altro dirigente e alla sede lasciata vacante e affidata a funzionario reggente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato la completezza del contraddittorio, essendo stati evocati in giudizio tutti i controinteressati, quali assegnatari di tre delle sedi per le quali la ricorrente aveva espresso preferenza. Quanto alle restanti due, una era stata assegnata a un soggetto con atti che la ricorrente dichiara di avere già ottenuto, mentre l’altra risultava vacante e affidata a funzionario delegato, il cui nominativo non era indicato in ricorso né evincibile dal decreto ministeriale di assegnazione.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. La ricorrente vanta un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione, in ragione della sua partecipazione alla procedura di interpello. Il Collegio richiama un consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la semplice partecipazione a una selezione conferisce al candidato una posizione qualificata rispetto agli atti del procedimento concorsuale, escludendosi in radice esigenze di riservatezza sui documenti dei concorrenti.
Il Tribunale sottolinea che l’istanza è stata puntualmente circoscritta alla documentazione afferente alle sole articolazioni ministeriali per le quali la ricorrente aveva espresso preferenza, risultando pertanto non generica né emulativa, oltre che adeguatamente motivata con la necessità di verificare la regolarità della procedura e tutelare i propri interessi in sede giudiziaria.
Il Collegio ribadisce infine che il giudice amministrativo dell’accesso non deve svolgere alcuna valutazione anticipata sull’ammissibilità, influenza o decisività del documento nell’eventuale giudizio, competendo tale apprezzamento solo al giudice investito della questione.
Il ricorso è stato quindi accolto, con accertamento del diritto all’ostensione della documentazione non ancora esibita e ordine al Ministero di consentirne la visione e l’estrazione di copia entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, e compensate nei confronti dei controinteressati.
Nota della Redazione
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