Porto di pistola e condanna per furto: legittimo il diniego di rinnovo (TAR Calabria n. 122 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il porto di pistola per difesa personale non costituisce un diritto soggettivo intangibile, ma una deroga a un divieto generale di porto, subordinata alla permanenza dei requisiti di affidabilità del titolare. Chi richiede o ha ottenuto l’autorizzazione deve serbare una condotta di vita improntata al rispetto delle norme penali e di tutela dell’ordine pubblico. Una sentenza di condanna, anche per fatto commesso senza uso delle armi, è ragionevole presupposto del diniego di rinnovo, poiché induce l’Amministrazione a dubitare della futura irreprensibilità del richiedente. Il provvedimento è legittimo quando motiva sul punto e opera il bilanciamento tra interesse pubblico alla sicurezza collettiva e interesse privato, ritenendo prevalente il primo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare dal 2016 di una licenza di porto di pistola per difesa personale, chiedeva alla Prefettura il rinnovo dell’autorizzazione. L’Amministrazione respingeva l’istanza con provvedimento del 25.1.2022, notificato il 28.1.2022, fondando il diniego sulla condanna del richiedente ad anni uno e mesi quattro di reclusione per furto aggravato.
Il ricorrente impugnava il decreto davanti al TAR Calabria, chiedendo l’annullamento e, in via subordinata, l’accertamento del proprio diritto al rinnovo con condanna dell’Amministrazione al rilascio del provvedimento favorevole. L’istanza cautelare era respinta in primo grado e l’appello cautelare rigettato dal Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un indirizzo giurisprudenziale che condivide: i provvedimenti autorizzativi in materia di armi presuppongono che il titolare osservi una condotta di vita rispettosa delle norme penali e di tutela dell’ordine pubblico, così da escludere un uso improprio dell’arma. Ne deriva che anche episodi di modesto rilievo criminale possono giustificare provvedimenti interdittivi, quando ingenerino nell’Autorità di pubblica sicurezza il ragionevole dubbio che il detentore possa abusarne.
Su questa base il TAR dichiara infondati i motivi di ricorso. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, il provvedimento individua le ragioni del rigetto nella sentenza di condanna per furto: si tratta di motivo ragionevole, che legittimamente fonda il dubbio della P.A. sulla futura impeccabilità della condotta e sulla permanenza dei presupposti di irreprensibilità richiesti dalla legge.
Il Tribunale esclude inoltre il dedotto difetto di bilanciamento. Il diniego è adeguatamente motivato in punto di comparazione tra interessi pubblici e privati, avendo l’Amministrazione esaminato le memorie difensive prodotte in sede endoprocedimentale e ritenuto prevalente l’interesse alla sicurezza della collettività sull’interesse egoistico del privato.
Infine, il Collegio respinge l’argomento secondo cui il reato non sarebbe stato commesso con l’uso delle armi. Tale circostanza non vale a qualificare il ricorrente come persona affidabile nel possesso delle stesse, poiché la capacità di compiere azioni criminose anche senza farne uso è di per sé incompatibile con il requisito di affidabilità.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore dell’Amministrazione resistente in complessivi euro 2.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Nota della Redazione
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