Verificazione sul giudizio di temporanea non idoneità dell’Allievo Carabiniere (TAR Sardegna n. 1114 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di temporanea non idoneità al servizio militare, reso nei confronti di un Allievo Carabiniere, ove idoneo a determinare il superamento del limite massimo di assenze consentito dal bando di concorso e a cagionare l’esclusione definitiva dal corso, è suscettibile di gravame cautelare avanti al giudice amministrativo. In tale sede, il Tribunale può disporre verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., demandando l’accertamento della reale condizione di salute dell’interessato e della sua compatibilità con le funzioni proprie del ruolo a un organismo collegiale terzo e imparziale, quale una Commissione di ufficiali medici specialisti del Collegio Medico Legale della Difesa. L’accoglimento dell’istanza di verificazione non comporta la sospensione cautelare del provvedimento impugnato, la cui efficacia permane nelle more dell’accertamento.
Il Fatto
Una partecipante al 144° Corso Allievi Carabinieri impugnava il giudizio di temporanea non idoneità al servizio militare per 90 giorni, emesso all’esito della visita medica presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri. Il provvedimento si fondava su una pluralità di rilievi clinici, da rivalutarsi con successivo videat al termine del periodo di osservazione.
La ricorrente deduceva che il periodo di sospensione, sommato alle assenze già maturate, avrebbe determinato il superamento del limite massimo consentito dal bando e dal regolamento addestrativo per la prosecuzione del corso, con il concreto rischio di espulsione definitiva pur in assenza di accertata patologia incompatibile con il servizio. Sul punto domandava, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., l’espletamento di una verificazione o di una consulenza tecnica d’ufficio medico-legale, da affidarsi a un organo collegiale terzo e imparziale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, valutata la documentazione versata in atti e la natura della controversia, ha ritenuto di accogliere l’istanza di verificazione, ravvisando la necessità di un accertamento tecnico sulla effettiva condizione di salute della ricorrente e sulla sua compatibilità con le funzioni del ruolo di Allievo Carabiniere.
Dapprima era stato incaricato quale organismo di verificazione il Policlinico militare “Celio” di Roma con ordinanza collegiale del 24 giugno 2026, ma il successivo indicazione ha portato alla nomina del Collegio Medico Legale della Difesa quale organismo deputato all’accertamento, con una Commissione composta da tre ufficiali medici specialisti.
Il Collegio ha quindi disciplinato analiticamente il procedimento di verificazione, scandendo i termini per la notifica dell’ordinanza, la trasmissione della documentazione sanitaria e clinica, la nomina dei componenti della Commissione e l’esecuzione degli accertamenti, prevedendo la facoltà per il Ministero della Difesa e per la parte ricorrente di assistere alle operazioni tramite un proprio sanitario.
Quanto agli effetti della verificazione, il Tribunale ha chiarito che l’instaurazione dell’accertamento non comporta la sospensione cautelare del provvedimento impugnato, la cui efficacia permane nelle more delle operazioni. È stata contestualmente fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione dell’istanza cautelare al 16 dicembre 2026.
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Nota della Redazione
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