Ordinanza del riesame che rimette al giudice civile sul titolo è inoppugnabile (Cass. pen. Sez. V n. 13310 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inoppugnabile il provvedimento con cui il giudice penale, investito della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della controversia sulla proprietà, perché privo di contenuto decisorio, anche solo sostanziale, e di natura meramente interlocutoria. Il principio vale, per identità di ratio, anche quando la rimessione sia disposta dal giudice del riesame, in forza del principio di tassatività delle impugnazioni. L’art. 325, comma 2, cod. proc. pen. circoscrive la propria portata al solo decreto di sequestro emesso dal giudice e non introduce alcuna deroga al regime del ricorso immediato, limitato ai soli vizi di legge.
Il Fatto
Il giudice della cognizione, all’esito del giudizio di primo grado concluso con condanna per il reato di cui all’art. 491 cod. pen., aveva disposto su sollecitazione della parte civile il sequestro dell’originale di un titolo cambiario, assumendo che fosse stato riempito abusivamente dopo la sottoscrizione in bianco.
Investito del riesame, il Tribunale ha annullato il sequestro, ha rimesso le parti davanti al giudice civile per l’individuazione dell’avente diritto alla restituzione e ha nel frattempo mantenuto la misura ai sensi dell’art. 324, comma 8, cod. proc. pen. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza, dolendosi dell’esistenza di una controversia sulla proprietà e dell’insussistenza del presupposto per il mantenimento del sequestro.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. In via preliminare richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui, quando emerga una controversia effettiva sulla proprietà del bene sottoposto a sequestro, il giudice del riesame deve rimettere gli atti al giudice della controversia, mantenendo nel frattempo il sequestro (Sez. III n. 41879 dell’11.10.2007).
Su questa base i motivi investono un provvedimento inoppugnabile. È da tempo ferma la giurisprudenza nel ritenere tale il provvedimento con cui il giudice penale, investito della richiesta di restituzione, rimette le parti al giudice civile: esso non ha contenuto decisorio, né formale né sostanziale, ha natura interlocutoria e non pregiudica i diritti delle parti, azionabili nel giudizio civile (Sez. II n. 35665 del 16.05.2014). Per trasparente identità di ratio il principio opera anche quando la rimessione avvenga in sede di riesame, non essendo l’impugnabilità espressamente prevista e non essendo il provvedimento assimilabile a quello che decide sul riesame.
Quanto ai vizi di motivazione, il ricorrente muove dall’erronea premessa che l’art. 325, comma 2, cod. proc. pen. configuri un’ipotesi di ricorso per saltum, legittimando la deduzione di tutti i motivi dell’art. 606 cod. proc. pen. in deroga all’art. 569 cod. proc. pen. La tesi non regge: la norma circoscrive la propria portata alla sola ipotesi del decreto di sequestro emesso dal giudice, mentre nel caso di specie si impugna un’ordinanza di mantenimento del sequestro, provvedimento obbligato in ragione della dubbia titolarità del bene. Il silenzio del legislatore va letto come rinvio implicito alla disciplina del ricorso immediato, limitato ai vizi di legge.
È infine manifestamente infondata la censura sull’erronea applicazione dell’art. 324, comma 8, cod. proc. pen. Il giudice ha applicato un principio generale in materia di sequestro, presente anche nella disciplina del sequestro probatorio di cui all’art. 263 cod. proc. pen., in forza del quale, sorta una controversia sulla titolarità dell’avente diritto, si rimette la questione al giudice civile. L’erronea indicazione della norma di riferimento è dunque risultata ininfluente sulla correttezza della soluzione adottata. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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