Ricerche per irreperibilità cumulative e complete a pena di nullità assoluta (Cass. pen. Sez. V n. 13308 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le ricerche propedeutiche all’emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente o parzialmente, in tutti i luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen. L’omesso accertamento presso il luogo di nascita e il luogo di abituale esercizio dell’attività lavorativa dell’imputato, pur noti agli agenti, integra nullità assoluta, che si estende agli atti successivamente compiuti. Il decreto di irreperibilità costituisce extrema ratio, perché equipara la conoscenza legale a quella sostanziale dell’atto da parte dell’imputato: può essere adottato solo quando siano stati esperiti tutti i necessari tentativi di notifica. Il previo contatto telefonico con il destinatario non esonera dallo svolgimento delle ricerche nei luoghi normativamente indicati, quando il loro esito sia rimasto privo di riscontri.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 1° luglio 2024, confermava la decisione del Tribunale di Vercelli, che aveva ritenuto l’imputato responsabile di bancarotta documentale semplice e di fatti di bancarotta semplice concorrenti all’aggravamento del dissesto.

Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione con tre motivi. Il primo denunciava violazione di legge processuale: il decreto di citazione a giudizio in appello era stato notificato al difensore a seguito di dichiarazione di irreperibilità, emessa, secondo il ricorrente, senza le ricerche contestuali e complete richieste dall’art. 159 cod. proc. pen. Gli altri due motivi censuravano il vizio di motivazione sulla qualità di amministratore di fatto e sulla bancarotta per tardiva richiesta del fallimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto una questione preliminare di natura processuale. Quando è dedotto un error in procedendo ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Cassazione è “giudice anche del fatto” e può accedere all’esame dei relativi atti processuali, esame precluso soltanto se sia denunciata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U. n. 220092 del 2001).

L’accesso agli atti consente di rilevare che il decreto di irreperibilità fu emesso dopo che la polizia municipale, delegata alla notifica, si recò presso l’ultima residenza dell’imputato, raccogliendo informazioni sulla sua non conoscenza da parte dei condomini e dell’amministratore di condominio, e sulla sua assenza di domicilio. Gli agenti effettuarono poi due telefonate all’imputato, che riferì di trovarsi prima in Svizzera e poi in viaggio verso la Romania, senza mai fornire indicazioni sui luoghi in cui si trovava o era diretto.

La Corte ritiene corretto il ricorso al contatto telefonico: è illegittimo il decreto di irreperibilità preceduto da ricerche svolte senza utilizzare il numero di utenza mobile del destinatario, ove in possesso dell’autorità competente, perché tale omissione negligente rende incompleta l’attività di ricerca (Sez. II n. 37781 del 2021). Tuttavia il Collegio precisa che il contatto telefonico, con affidamento acritico sulla dichiarazione resa in ordine alla presenza all’estero e priva di riscontri, non esclude la necessità di ricercare l’imputato anche presso il luogo di lavoro e il luogo di nascita. Le ricerche vanno eseguite cumulativamente, non alternativamente o parzialmente, in tutti i luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen. (Sez. I n. 11341 del 2021).

La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 399 del 1998), secondo cui la disciplina vigente è assai più rigorosa in tema di ricerche prodromiche all’instaurazione del rito: l’imputato deve essere ricercato cumulativamente nei luoghi più verosimili per acquisire notizie sulla sua dimora, e l’avverbio “particolarmente” rende chiaro che l’indicazione legislativa non è esaustiva. Nel caso in esame non ricorre l’oggettiva impraticabilità degli accertamenti, poiché i luoghi di nascita, di ultima residenza e di abituale esercizio dell’attività lavorativa erano noti agli agenti notificatori (Sez. III n. 17458 del 2012).

Ne consegue che l’omesso accertamento in tali luoghi integra nullità assoluta, estesa agli atti successivamente compiuti, per incompleto svolgimento delle ricerche imposte dall’art. 159 cod. proc. pen. (Sez. V n. 35103 del 2014; Sez. V n. 44374 del 2014). Il decreto di irreperibilità è dunque nullo e, con esso, gli atti successivi. Gli altri motivi restano assorbiti. La sentenza impugnata è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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