Omessa valutazione dell’istanza di rinvio per impedimento del difensore e nullità della (Cass. pen. Sez. I n. 22934 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa valutazione, da parte del giudice, dell’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore, ritualmente trasmessa con modalità telematiche ai sensi dell’art. 152 cod. proc. pen., determina il difetto di assistenza dell’imputato e impone l’annullamento della sentenza ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. Il legittimo impedimento del difensore, stante la prioritaria rilevanza della verifica della legittima instaurazione del contraddittorio, è rilevabile d’ufficio e può essere desunto da ogni elemento comunque portato alla effettiva conoscenza del giudice. La comunicazione a mezzo posta elettronica certificata è idonea a veicolare l’istanza, senza che rilevi l’assenza di una formale pronuncia sul punto da parte del giudice.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli nei confronti dell’imputato per il delitto di cui agli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 e per il reato di cui all’art. 697 cod. pen. Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di nullità.
La difesa ha rappresentato che, dopo aver ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza per l’11 giugno 2025, aveva trasmesso istanza di trattazione orale e, successivamente, istanza di rinvio per impedimento assoluto derivante da motivi di salute connessi allo stato di gravidanza, depositando la relativa documentazione medica. Nonostante ciò, il processo è stato celebrato in assenza del difensore di fiducia, con nomina di un difensore di ufficio, senza alcuna indicazione negli atti dell’avvenuta proposizione dell’istanza di rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla disciplina delle notificazioni e comunicazioni telematiche. Richiama l’art. 152 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 10 d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, che consente alle parti private e ai difensori di effettuare comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. A ciò si aggiunge l’art. 56-bis delle disposizioni di attuazione, inserito dall’art. 41 d. lgs. n. 150 del 2022.
I Giudici di legittimità osservano che già prima di tale modifica la giurisprudenza aveva affermato l’ammissibilità della comunicazione del legittimo impedimento del difensore a mezzo pec. Il principio si fonda sulla prioritaria rilevanza della verifica della legittima instaurazione del contraddittorio: l’impedimento è rilevabile d’ufficio e può essere tratto da ogni elemento comunque portato alla effettiva conoscenza del giudice. Vengono richiamate, in tal senso, Sez. 2, n. 3436 del 01/12/2020, dep. 2021, De e, con riferimento al procedimento camerale davanti al tribunale di sorveglianza, Sez. 1, n. 15868 del 18/03/2021, D’angelo.
Passando al caso concreto, la Corte rileva che dagli atti allegati al ricorso risulta che la difesa ha regolarmente trasmesso, per mezzo del Portale Deposito atti Penali, l’istanza di trattazione orale, l’istanza di rinvio per impedimento e la documentazione medica attestante lo stato di gravidanza a rischio. Non risulta agli atti alcuna pronuncia della Corte d’appello su tali istanze: nel verbale di udienza si afferma la regolarità della notifica al difensore e si procede alla nomina del difensore di ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Da ciò consegue che l’omessa valutazione, da parte del giudice, dell’istanza di rinvio determina, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 47213 del 18/11/2015, Pagano; Sez. 6, n. 42110 del 14/10/2009, dep. 02/11/2009; Sez. 6, n. 10376 del 22/01/2008, dep. 06/03/2008), il difetto di assistenza dell’imputato, che impone l’annullamento della sentenza ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Il ricorso è quindi accolto e la sentenza impugnata annullata con rinvio per nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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