Inammissibile l’appello con motivi generici secondo il filtro di specificità (Cass. pen. Sez. V n. 13311 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione quando i motivi difettano di specificità, non sono validamente argomentati o non affrontano la motivazione spesa nella sentenza impugnata. Il filtro di specificità a carico dell’appellante, valutato alla luce della funzione dell’impugnazione e del principio del favor impugnationis, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni di fatto e di diritto sono state esposte nel provvedimento gravato. È inammissibile l’appello che si limiti a formule di stile, astratte e generiche, senza contrapporre argomentazioni riferite agli specifici passaggi motivazionali o a concreti elementi fattuali considerati dal primo giudice. A pena di inammissibilità, l’atto di gravame deve enunciare specificamente i capi e i punti della decisione impugnati, le richieste avanzate e i motivi di fatto e diritto che le sostengono.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna, con ordinanza del 16 ottobre 2024, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che lo aveva condannato per furto tentato ai danni di un supermercato. Il Collegio distrettuale ha ritenuto l’unico motivo di censura, con cui la difesa aveva chiesto l’assoluzione ai sensi dell’art. 49, comma 2, cod. pen. per inidoneità del tentativo e inoffensività della condotta, generico: non era spiegata la ragione per cui la sottrazione potesse dirsi priva di astratta determinabilità causale nella produzione dell’evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 591, comma 1, e 581 cod. proc. pen. Si duole che la Corte distrettuale non abbia effettuato alcun filtro sull’atto di appello, entrando nel merito e contestando le argomentazioni difensive con valutazioni discrezionali.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è inammissibile. La Corte muove dall’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8825 del 2016, secondo cui l’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, al pari del ricorso per cassazione, quando non risultano enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Il filtro di specificità a carico dell’impugnante è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento gravato.

Il percorso argomentativo si articola su un consolidato orientamento. Già in precedenza si era affermato che è inammissibile l’appello che non contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, dovendosi valutare la specificità dei motivi alla luce della funzione dell’impugnazione, con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, ma senza che ciò comporti una sostanziale elisione dei requisiti dell’art. 581 cod. proc. pen. (Sez. V n. 39210 del 2015).

Anche il principio del favor impugnationis non esonera l’appellante dal contrapporre alle ragioni della decisione impugnata argomentazioni che attengano agli specifici passaggi motivazionali ovvero a concreti elementi fattuali ritenuti dal primo giudice. Non basta una mera confutazione del decisum affidata a considerazioni generiche e astratte (Sez. VI n. 37392 del 2014).

La Corte rileva come i superiori insegnamenti siano stati recepiti nella nuova formulazione dell’art. 581 cod. proc. pen., novellato dall’art. 1, comma 55, legge 23 giugno 2017 n. 103, che prevede, a pena di inammissibilità, che l’appellante indichi con enunciato specifico i capi e i punti della decisione impugnati, le richieste e i motivi di fatto e diritto che le sostengono. Dopo la riforma, il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità quando i motivi difettino di specificità, non siano validamente argomentati o non affrontino la motivazione impugnata (Sez. V n. 11942 del 2020; Sez. V n. 34504 del 2018).

Nel caso concreto, dall’esame degli atti consentito in ragione della natura del vizio denunciato, l’appello quanto ai motivi sulla responsabilità è affetto da inammissibilità intrinseca, essendosi la difesa limitata a formule di stile. La motivazione del giudice distrettuale non è censurabile: il gravame era affidato ad argomentazioni astratte e privo di deduzioni specifiche rispetto agli argomenti di fatto e di diritto posti a fondamento della condanna, legati alla ricostruzione delle circostanze spazio-temporali in cui la condotta si era manifestata. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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