Rigetto dell’ottemperanza per avvenuta esecuzione della sentenza prima della proposizione del ricorso (TAR Veneto n. 1731 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, disciplinato dall’art. 114 cod. proc. amm., ha natura di rimedio volto ad assicurare l’attuazione del giudicato e postula che l’obbligo di conformazione risulti ancora inadempiuto al momento della proposizione del ricorso. Ove l’amministrazione abbia già provveduto a dare esecuzione alla sentenza, ancorché in data antecedente alla notifica del ricorso, la domanda di ottemperanza deve essere respinta per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo necessario che l’adempimento sia stato formalmente comunicato alla parte ricorrente. La verifica dell’intervenuta esecuzione può essere compiuta dal giudice anche valorizzando le risultanze documentali acquisite nel corso del giudizio.
Il Fatto
La ricorrente agiva dinanzi al TAR Veneto per l’ottemperanza della sentenza n. 202/2025 del Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, pubblicata il 27 agosto 2025, rimasta, a suo dire, ineseguita dall’amministrazione scolastica. Il ricorso veniva notificato e depositato in data 11 aprile 2026. L’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, costituitosi in giudizio, eccepiva di aver già adempiuto a quanto statuito, evidenziando di aver dato esecuzione alla sentenza nelle date dell’8 e 13 ottobre 2025, ossia in epoca precedente alla proposizione del ricorso. La ricorrente non presentava ulteriori deduzioni né compariva all’udienza camerale fissata per la discussione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’amministrazione resistente ha documentato l’avvenuto adempimento in date anteriori alla proposizione del ricorso per ottemperanza. Tale circostanza, non contestata dalla ricorrente, che nulla ha dedotto successivamente alla costituzione della controparte e non è comparsa all’udienza di discussione, ha indotto il Tribunale a ritenere definitivamente eseguita la sentenza azionata.
In applicazione dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudizio di ottemperanza presuppone che permanga un inadempimento dell’amministrazione al momento della proposizione del ricorso. Tale presupposto è venuto meno nel caso di specie, atteso che l’esecuzione del giudicato era già stata compiuta prima dell’instaurazione del giudizio. La domanda è stata pertanto ritenuta inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo trovare accoglimento una richiesta volta a ottenere un provvedimento satisfattivo di un obbligo già adempiuto.
Il Collegio ha inoltre precisato che l’assenza di una formale comunicazione dell’avvenuto adempimento alla parte ricorrente non incide sulla validità dell’esecuzione compiuta, né fa rivivere l’interesse a coltivare il giudizio di ottemperanza. A sostegno di tale conclusione, il Tribunale ha richiamato il principio di non contestazione, desumibile dal comportamento processuale della ricorrente, che non ha replicato alle deduzioni dell’amministrazione. Alla luce di tali elementi, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione delle peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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