Sostituzione pena detentiva con lavoro di pubblica utilità dopo decreto (Cass. pen. Sez. 3 n. 8024 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’istanza dell’interessato successiva all’emissione del decreto penale di condanna, la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 53 legge n. 689/1981, come novellato dall’art. 71, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2022, può concernere esclusivamente la pena detentiva, ancorché la stessa sia stata già convertita in pena pecuniaria per effetto del decreto penale, e non anche quest’ultima, che rimane inalterata. Non è poi configurabile alcun vizio per la mancata emissione del decreto di giudizio immediato, essendo tale previsione stata abrogata dall’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 31/2024, in un’epoca precedente alla richiesta di emissione del decreto penale di condanna.
Il Fatto
Il Gip del Tribunale di Cagliari, a fronte della richiesta dell’imputato di sostituire con il lavoro di pubblica utilità la pena stabilita con decreto penale di condanna, disponeva la sostituzione limitatamente alla sola pena detentiva di 6 giorni di arresto, lasciando inalterata la sanzione pecuniaria applicata con il decreto. L’imputato, per il tramite del proprio difensore, ricorreva per cassazione, deducendo un unico motivo di doglianza.
Con tale motivo, il ricorrente lamentava il vizio di motivazione dell’ordinanza per la mancata conversione dell’ammenda nel lavoro di pubblica utilità e per la mancata emissione, da parte del giudice, del decreto di giudizio immediato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricondotto la questione al disposto dell’art. 53 legge n. 689/1981, come novellato dall’art. 71, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2022, affermando che la normativa, nel caso di istanza dell’interessato successiva al decreto penale, consente la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità della sola pena detentiva, anche quando questa sia stata sostituita in pena pecuniaria per effetto della disciplina del decreto penale di condanna. Ne consegue che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione della normativa vigente, escludendo la possibilità di estendere la sostituzione alla sanzione pecuniaria.
Nel valutare la correttezza della decisione impugnata, la Corte ha richiamato un proprio precedente, il quale ha già chiarito la portata della norma in esame, affermando che la sostituzione postula la doverosa applicazione della legge, senza che possa configurarsi un vizio di motivazione del provvedimento che ad essa si sia conformato.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata emissione del decreto di giudizio immediato, la Corte ha osservato che tale previsione è stata eliminata dalla novella dell’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., intervenuta con il d.lgs. n. 31/2024, in un’epoca anteriore alla richiesta di emissione del decreto penale di condanna. Inoltre, anche sotto il profilo della disciplina previgente, il presupposto per l’emissione del decreto di giudizio immediato era l’inapplicabilità del lavoro sostitutivo, circostanza non ricorrente nel caso di specie.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 459 c.p.p. – Casi di procedimento per decreto
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso