Diniego del beneficio della non menzione ammissibile con motivazione implicita (Cass. pen. Sez. IV n. 4159 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego del beneficio della non menzione non richiede una motivazione esplicita. Esso può desumersi in via implicita dalla struttura argomentativa della decisione, quando il giudice abbia già valutato gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen. per escludere l’ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio. Non ostano al riconoscimento del diniego implicito la concessione della sospensione condizionale della pena e il riconoscimento delle attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti. È altresì inammissibile, per aspecificità, il motivo che invochi il difetto di querela senza contestare l’avvenuta proposizione della stessa. La prevalenza delle attenuanti, incidendo solo sulla pena, non muta la connotazione giuridica del reato né la sua procedibilità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 10 gennaio 2024, riconosceva l’attenuante dell’art. 62, n. 4, cod. pen. e confermava la condanna inflitta dal Tribunale di Foggia per tentato furto. L’imputato aveva prelevato da uno scaffale un paio di scarpe, rimosso il dispositivo antitaccheggio e superato l’uscita senza pagare, venendo fermato da un addetto.
Il condannato ricorreva per cassazione deducendo due motivi: il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione, pur richiesto, e il difetto della condizione di procedibilità, per effetto della modifica introdotta dall’art. 2 d.lgs. n. 150 del 2022.
La Motivazione della Corte
La Sezione IV esamina con priorità logico-giuridica il secondo motivo. Il ricorrente aveva invocato il proscioglimento per difetto di querela, ma la stessa sentenza di primo grado dava atto dell’avvenuta proposizione della querela, presente in atti. La doglianza è quindi aspecifica: non indica le ragioni per cui, nonostante la querela proposta, si dovesse comunque pervenire alla declaratoria di improcedibilità, ad esempio per tardività o per difetto di legittimazione del querelante.
Per tale ragione la Corte ritiene privo di rilievo l’argomento speso dalla parte pubblica sugli effetti del giudizio di bilanciamento. Richiama, in ogni caso, il costante orientamento di legittimità secondo cui la ritenuta prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti incide solo sulla determinazione della pena e non sulla connotazione giuridica della condotta. Pertanto non rende perseguibile a querela di parte il reato per cui questa sia prevista nell’ipotesi non circostanziata (Sez. II n. 22952 del 2020; Sez. V n. 44555 del 2015; Sez. V n. 37223 del 2010).
Quanto al primo motivo, la Corte ribadisce che il rigetto di una richiesta può fondarsi su una motivazione implicita, desumibile dalla struttura argomentativa della decisione impugnata (Sez. IV n. 5396 del 2022; Sez. IV n. 27595 del 2022; Sez. IV n. 34754 del 2020; Sez. V n. 15658 del 2018; Sez. V n. 24780 del 2017). Tale orientamento ha trovato applicazione specifica proprio con riguardo al diniego implicitamente motivato del beneficio della non menzione (Sez. II n. 11992 del 2020; Sez. III n. 26191 del 2019; Sez. III n. 19648 del 2019).
Nel caso concreto la Corte territoriale, pur riconoscendo l’attenuante in prevalenza sulle aggravanti contestate, aveva sottolineato che le modalità del fatto — commesso in pieno pomeriggio in un centro commerciale, con rimozione delle tacche antitaccheggio e occultamento della merce sulla persona — e i plurimi precedenti specifici non consentivano di applicare la riduzione ex art. 69 cod. pen. nella massima estensione. Il diniego del beneficio può quindi ritenersi implicito nella parte in cui il giudice ha valutato gli elementi dell’art. 133 cod. pen. per escludere un’ulteriore mitigazione, mentre il ricorrente si era limitato ad affermare che i requisiti “appaiono tutti sussistenti”.
Non ostano al riconoscimento del diniego implicito la concessa sospensione condizionale della pena e il riconoscimento delle attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni
- Art. 69 c.p. – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena