Guida senza patente e recidiva nel biennio: censura nuova in cassazione (Cass. pen. Sez. IV n. 4168 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio, idonea, ex art. 5 d.lgs. n. 8/2016, ad escludere il fatto dal novero di quelli depenalizzati, non è sufficiente la mera contestazione dell’illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato oggetto di accertamento definitivo, alla cui dimostrazione è onerato il pubblico ministero. Tuttavia, la questione relativa alla insufficienza della sola contestazione non può essere proposta per la prima volta in cassazione ove non abbia formato oggetto di motivo di appello. La censura così introdotta è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 15.04.2024, ha confermato la decisione con cui il Gup del locale Tribunale, in data 22.04.2022, aveva dichiarato l’imputato colpevole dei reati di cui agli artt. 116, comma 15, secondo periodo, e comma 17, d.lgs. n. 285/1992 e di cui all’art. 4 legge n. 110/1975, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1000 di ammenda.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 2, comma 2, cod. pen., per intervenuta depenalizzazione del reato ascritto. Si assume che, a seguito della novella di cui al d.lgs. n. 8/2016, il fatto di cui all’art. 116, comma 15, C.d.S. non assuma più rilevanza penale, salvo che ricorra la recidiva nel biennio, nella specie non contestata. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; la difesa ha depositato memoria di replica.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa che la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la recidiva nel biennio. Su tale presupposto verifica il motivo dedotto dal ricorrente.
Il principio invocato dal ricorrente è, in sé, corretto: in tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio, non è sufficiente la mera contestazione dell’illecito depenalizzato, essendo necessario che questo sia stato oggetto di accertamento definitivo, alla cui dimostrazione è onerato il pubblico ministero. La Corte richiama, sul punto, il proprio precedente Sez. IV n. 44905 del 12.10.2023, Rv. 285318.
La Corte rileva però che detta questione non ha formato oggetto di motivo di appello. Da qui la conseguenza processuale: la censura è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., che preclude di dedurre per la prima volta in cassazione questioni non prospettate nei gradi di merito.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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