Inosservanza dell’ordine di espulsione e preesistenza delle patologie (Cass. pen. Sez. I n. 33624 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La successiva concessione di un permesso di soggiorno fondata su condizioni soggettive preesistenti all’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato esclude la configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine di espulsione per difetto di offensività, integrando un giustificato motivo. Il giudice di merito deve verificare attentamente se le patologie o le condizioni che hanno determinato la legittimità del mancato rientro nel Paese di origine sussistessero già al momento dell’ordine, non potendosi arrestare alla posteriorità della documentazione prodotta rispetto al fatto. La patologia psichiatrica, per sua natura, non nasce improvvisamente al momento della slatentizzazione, ma insorge ed esiste in epoca antecedente alla sua manifestazione esteriore. Ove tale verifica sia omessa, la motivazione è monca e la sentenza va annullata con rinvio.

Il Fatto

Il giudice di pace ha dichiarato lo straniero colpevole del reato di inosservanza dell’ordine di espulsione, contestato per aver permanenza illegalmente sul territorio nazionale dopo essere stato destinatario di un decreto di espulsione prefettizio e di un ordine del questore di lasciare lo Stato entro sette giorni. Per tale violazione è stata irrogata la pena di euro quindicimila di multa.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: al momento dell’ordine il ricorrente non era in condizione di trasferirsi nel Paese di origine, soffrendo di dipendenza da alcol e di problematiche sociali e di salute. Successivamente aveva ottenuto un permesso di soggiorno per cure mediche e la competente autorità amministrativa aveva ravvisato i presupposti per la protezione speciale in presenza di gravi patologie. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. Il Collegio muove dai dati oggettivi acquisiti: nel 2020 l’autorità di pubblica sicurezza ha rilasciato permessi di soggiorno per cure mediche speciali ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. n. 286 del 1998; nel settembre 2021 la Commissione territoriale, pur negando la protezione internazionale, ha trasmesso gli atti per il rilascio di un permesso ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008, ravvisando i presupposti dell’art. 19 d.lgs. n. 25 del 2008 in presenza di gravi patologie non adeguatamente curabili nel Paese di origine. Il provvedimento della Commissione richiama un ricovero psichiatrico anteriore e un successivo ingresso in una struttura sanitaria; agli atti risulta un ricovero risalente al dicembre 2019, quindi di pochi mesi posteriore al fatto.

Su queste premesse la Corte dichiara di dare continuità a Sez. 1 n. 20338 del 31.03.2023, secondo cui è esclusa la configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine del questore, salvo giustificato motivo, quando la successiva concessione del permesso di soggiorno si fondi su condizioni preesistenti all’ordine di espulsione, restando la condotta priva di offensività. Nella stessa direttrice si collocano Sez. 1 n. 27214 del 08.03.2022, che impone di apprezzare il caso concreto e la condizione del cittadino extracomunitario in tutti i profili idonei a rendere inesigibile, difficoltoso o pericoloso il comportamento collaborativo richiesto, e Sez. 1 n. 9929 dell’11.02.2021.

Il giustificato motivo va allora ricercato nella possibile anteriorità, rispetto all’ordine di espulsione, di condizioni patologiche soggettive idonee a rendere legittimo il mancato rientro. La Corte condivide la deduzione difensiva secondo cui la patologia psichiatrica difficilmente può essere insorta improvvisamente nel giugno 2019: essa deve necessariamente essersi manifestata in epoca antecedente alla sua slatentizzazione. A tali conclusioni conducono la logica e la comune esperienza, ma lo attesta anche la Commissione territoriale, che dà conto dell’impossibilità di ottenere nel Paese di origine un adeguato trattamento terapeutico.

La sentenza impugnata è pertanto monca: il giudice di pace ha evitato il confronto con le deduzioni difensive, trincerandosi dietro l’apodittica affermazione della posteriorità della documentazione rispetto al fatto, senza verificare l’esistenza dell’invocato giustificato motivo. Ne deriva l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio, con annotazione ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196 del 2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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