Inottemperanza al giudicato astreintes escluse esiguità debito vincoli bilancio (TAR Lombardia n. 1236 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento delle somme dovute dalla pubblica amministrazione in forza di titolo esecutivo, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e ordina all’amministrazione di provvedere, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. La richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta quando, in concreto, l’esiguità del debito renda la misura eccessivamente afflittiva e sussistano ulteriori ragioni ostative legate ai vincoli normativi e di bilancio del debitore pubblico. Il compenso del commissario, affidato a un dipendente pubblico, resta assorbito in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, con sentenza passata in giudicato aveva accertato il diritto del ricorrente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per determinate annualità e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. Il titolo, munito di formula esecutiva, era stato ritualmente notificato all’amministrazione debitrice.
Non essendo intervenuto alcun pagamento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, chiedendo il rigetto senza formulare deduzioni sul punto né fornire indicazioni sull’andamento della procedura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica del titolo: la sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata ritualmente. Rispetto a essa è decorso il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, per il pagamento delle somme dovute dalla pubblica amministrazione.
La documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi, non ha contestato il credito né nell’an né nel quantum, né ha dedotto alcunché sullo stato della procedura. Il ricorso è pertanto fondato.
Il Tribunale dichiara quindi l’inottemperanza del Ministero e gli assegna il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso di tale termine, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, a spese dell’amministrazione inadempiente.
Quanto al compenso commissariale, poiché le funzioni sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai relativi compiti istituzionali, esso resta compreso in quello già stabilito e percepito dall’amministrazione di appartenenza.
È invece respinta la domanda di astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La norma esclude la penalità ove risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto secondo il consolidato indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014. Nel caso di specie rilevano le difficoltà di adempimento legate a vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e soprattutto l’esiguità del debito, che rende la penalità eccessivamente afflittiva. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario, liquidate tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della controversia.
Nota della Redazione
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