Errore materiale nella domanda di nulla osta e revoca illegittima: sospensione cautelare (TAR Puglia n. 343 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, disposta per mancata attinenza della mansione dichiarata all’attività svolta dall’impresa, è illegittima quando l’indicazione incongrua costituisca un mero errore di compilazione della domanda, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione alla luce dell’apprezzamento complessivo della pratica. In tal caso, l’Amministrazione, prima di revocare il provvedimento favorevole, deve valutare le controdeduzioni del richiedente prodotte a fronte della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 10-bis legge n. 241/1990.
Il Fatto
I ricorrenti, cittadini stranieri, impugnavano la revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in data 4.2.2024, a seguito di istanza presentata il 2.12.2023. Il provvedimento di revoca, adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Bari, motivava il proprio dissenso rilevando che la mansione dichiarata, quella di addetto ai telai automatici, risultava non attinente all’attività di ristorazione svolta dall’impresa richiedente. Avverso tale determinazione e la presupposta comunicazione di avvio del procedimento veniva proposto ricorso, con contestuale domanda di sospensione cautelare. L’Amministrazione, costituendosi in giudizio, ha dato atto di aver avviato il riesame della pratica su impulso della parte ricorrente.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio, pur nella delibazione propria della fase cautelare, ha rilevato come la questione sottostante alla revoca fosse riconducibile a un errore di compilazione della domanda. Il Tribunale ha sottolineato che l’incongruenza tra mansione dichiarata e attività imprenditoriale risultava «facilmente riconoscibile», considerato l’apprezzamento complessivo della pratica e le controdeduzioni presentate dal richiedente a seguito dell’avviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990. Tale circostanza ha indotto il giudice a ritenere sussistente il requisito del fumus boni iuris, attesa l’evidenza dell’errore materiale che aveva originato il provvedimento di revoca.
Il Tribunale ha altresì valorizzato il comportamento dell’Amministrazione, che aveva manifestato l’intenzione di procedere al riesame del provvedimento. In tale contesto, l’accoglimento dell’istanza cautelare è stato disposto anche al fine di consentire all’Amministrazione di completare il riesame, acquisendo «anche mediante opportuni solleciti» il parere di competenza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. La sospensione dei provvedimenti impugnati è stata pertanto funzionale a garantire l’effettività della tutela nelle more della conclusione del procedimento amministrativo di secondo grado.
Quanto al periculum in mora, il Collegio lo ha ritenuto insito nella situazione di incertezza derivante dalla revoca di un titolo abilitativo all’ingresso per motivi di lavoro, la cui lesione sarebbe stata difficilmente ristorabile per equivalente. La camera di consiglio per il prosieguo della trattazione è stata fissata al 25 novembre 2026, auspicando la composizione della controversia in sede amministrativa. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione della natura e della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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