Inottemperanza al giudicato e astreintes escluse per esiguità del debito (TAR Lombardia n. 2105 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di inottemperanza dell’amministrazione al giudicato di condanna, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento e assegna un termine per l’esecuzione, nominando per il caso di ulteriore inerzia il commissario ad acta. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative, da valutare in concreto in relazione alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive. A tal fine rilevano i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l’esiguità del credito azionato, che rende la misura sproporzionata rispetto alla prestazione dovuta.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, sez. Lavoro, una sentenza che ha accertato il suo diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. Il titolo, munito di formula esecutiva, è stato notificato all’amministrazione debitrice ed è passato in giudicato.
Non essendo intervenuto alcun pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, resistendo e chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il titolo azionato è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente. Ne consegue che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi, non ha formulato deduzioni sul punto né ha indicato l’andamento della procedura. Il credito non risulta quindi contestato nell’an e nel quantum.
Il ricorso è pertanto fondato. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza del Ministero e assegna allo stesso il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per il caso di inutile decorso, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza darà corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Collegio nega invece la somma ulteriore richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La norma esclude le astreintes quando siano manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014 in relazione alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive. Nel caso di specie rilevano le difficoltà connesse a vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l’esiguità del debito, che rende la penalità eccessivamente afflittiva.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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