Vano tecnico e ampliamento in zona a rischio frane: divieto di sanatoria per difformità edilizia (TAR Valle d’Aosta n. 22 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il volume tecnico si caratterizza per l’assenza di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, e per un rapporto di strumentalità necessaria con la costruzione principale, essendo destinato a contenere, senza possibili alternative, gli impianti tecnologici serventi non collocabili altrove. Un vano privo di funzione impiantistica, parzialmente praticabile e delimitato proprio con il titolo in sanatoria non può essere qualificato come volume tecnico, ma costituisce un ampliamento volumetrico. Il diniego di sanatoria fondato sulla mancata doppia conformità e sull’incompatibilità con la disciplina vincolistica vigente in area ad alta pericolosità da frana è legittimo, trattandosi di atto plurimotivato la cui validità è sufficiente a sorreggere il rigetto del ricorso.
Il Fatto
La controversia trae origine da un’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata dai proprietari di un’unità immobiliare ubicata in zona classificata ad “alta pericolosità” per frane (F1) ai sensi dell’art. 35, comma 1, della legge regionale valdostana 6 aprile 1998 n. 11. I ricorrenti avevano eseguito, in difformità dal titolo edilizio originario, un abbaino di maggiori dimensioni rispetto a quanto assentito e lo spostamento di parte di una parete, con conseguente realizzazione di un nuovo vano.
Il Comune, all’esito di una rinnovata istruttoria e del parere negativo della commissione edilizia, aveva denegato la sanatoria per i due manufatti, ritenendo ostative la mancanza della doppia conformità degli interventi e la disciplina vincolistica dell’area. Avverso tale diniego i proprietari proponevano ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale su richiesta dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto respinto l’eccezione di tardività dell’impugnativa, rilevando che il diniego impugnato non era atto meramente confermativo, essendo stato adottato a seguito di una rinnovata istruttoria e di una nuova motivazione. Ha altresì escluso l’inammissibilità delle censure relative alla c.d. “fiscalizzazione” delle opere abusive, trattandosi di profilo espressamente ricompreso nell’istanza di parte.
Quanto alla richiesta di rinvio per la sopravvenienza del decreto-legge “Salva casa”, il Collegio ha richiamato Cons. Stato, Sez. IV, 2 aprile 2025, n. 2771, secondo cui le nuove previsioni non si applicano retroattivamente ai provvedimenti già impugnati e non incidono sull’esito del giudizio, potendo l’Amministrazione rivalutare la domanda solo in autotutela.
Nel merito, la Corte ha qualificato il vano realizzato come ampliamento volumetrico e non come volume tecnico, applicando i criteri enunciati da Cons. Stato, Sez. II, 10 febbraio 2025, n. 1035: il locale contestato era privo di funzione impiantistica, parzialmente praticabile e non sussisteva alcuna oggettiva ragione che ne imponesse la realizzazione all’esterno dei volumi esistenti.
Il TAR ha inoltre valorizzato la natura plurimotivata del diniego, richiamando Cons. Stato, Sez. II, 21 marzo 2025, n. 2373: essendo sufficiente la legittimità di una delle ragioni ostative, il ricorso non poteva essere accolto. Ha infine ritenuto infondate le censure sull’omessa valutazione della non amovibilità degli impianti, rimettendo tale profilo all’eventuale sede di ottemperanza all’ordine di rimozione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.