Autorizzazione unica regionale per ampliamento di discarica: l’istruttoria complessa non è vizio di incompetenza (TAR Puglia n. 512 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prosecuzione dei lavori della Conferenza di servizi oltre il termine di cui all’art. 27-bis, comma 7, d.lgs. n. 152/2006 non determina l’illegittimità del provvedimento autorizzatorio unico regionale, atteso che il comma 8 della medesima disposizione qualifica la perentorietà dei termini solo ai fini degli artt. 2 e 2-bis della legge n. 241/1990, con conseguente tutela risarcitoria per il ritardo. Il provvedimento finale può legittimamente fondarsi su pareri endoprocedimentali divenuti favorevoli all’esito di un’istruttoria complessa e articolata, caratterizzata da approfondimenti tecnici e integrazioni documentali. La verifica della stabilità del corpo di discarica e della tenuta del fondo può essere demandata a controlli successivi al rilascio dell’autorizzazione, purché puntualmente prescritti. La competenza della Provincia a rilasciare il P.A.U.R. discende dalla legge regionale di conferimento delle funzioni amministrative in materia di VIA e AIA, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Il Fatto
La società controinteressata, titolare di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi in località Tufarelle, nel Comune di Minervino Murge, ha richiesto alla Provincia BAT di avviare il procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 per la modifica sostanziale dell’impianto, consistente nella sopraelevazione dei lotti di smaltimento esistenti con incremento della volumetria di rifiuti conferibili e aumento del quantitativo massimo annuo trattabile. Il Comune di Canosa di Puglia, confinante con il sito, ha impugnato le determinazioni dirigenziali con cui la Provincia ha concluso favorevolmente la Valutazione di Impatto Ambientale, rilasciato l’AIA, l’accertamento di compatibilità paesaggistica e il P.A.U.R., deducendo carenze istruttorie, violazione del principio di precauzione e difetto di competenza dell’ente provinciale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto infondate le censure relative all’asserita carenza istruttoria sulla stabilità dell’insieme terreno di fondazione-discarica e sulla condizione di sito potenzialmente contaminato. Il Collegio ha evidenziato come le determinazioni impugnate siano state adottate all’esito di un’istruttoria ampia e complessa, sviluppatasi in sette sedute di Conferenza di servizi, durante le quali la società proponente ha fornito puntuali riscontri ai rilievi dell’ARPA attraverso relazioni geotecniche, verifiche con il metodo degli elementi finiti, indagini geofisiche e studi isotopici. La stessa ARPA, all’esito dei campionamenti eseguiti in contraddittorio, ha reso parere favorevole con prescrizioni, non impugnato dal ricorrente, escludendo elementi utili ad associare i superamenti delle soglie di controllo a una mancata tenuta del corpo di discarica. Il TAR ha inoltre valorizzato il contenuto delle prescrizioni allegate al provvedimento, le quali demandano a verifiche successive controlli specifici e puntuali, da svolgersi a cura dell’ARPA e degli altri enti competenti.
Quanto alla dedotta violazione dei termini procedimentali, il Collegio ha richiamato il principio secondo cui l’inosservanza dei termini, ancorché perentori, non comporta la decadenza dal potere di provvedere né l’illegittimità dell’atto finale, ma soltanto l’attivazione degli strumenti di tutela avverso il silenzio o il diritto al risarcimento del danno. La disposizione dell’art. 27-bis, comma 8, d.lgs. n. 152/2006, che qualifica come perentori tutti i termini del procedimento, va coordinata con gli artt. 2 e 2-bis della legge n. 241/1990, non potendo fondare un vizio invalidante ex se dell’autorizzazione.
Il TAR ha infine disatteso il motivo di difetto assoluto di attribuzione della Provincia, richiamando il quadro normativo regionale di conferimento delle funzioni amministrative in materia ambientale, nel quale la competenza provinciale risulta legittimamente definita nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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