Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro: nomina del Commissario ad acta (TAR Lombardia n. 860 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, l’amministrazione che non contesti l’inadempimento dell’obbligo portato dal titolo va condannata a dare completa esecuzione al giudicato. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, deve essere decorso infruttuosamente perché il ricorso sia proponibile. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina all’ente di provvedere entro un termine e nomina, per il caso di perdurante inadempimento, un Commissario ad acta. Se le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dalla Corte d’appello di Milano, sezione lavoro e previdenza, una sentenza che ha accertato la responsabilità esclusiva dell’amministrazione scolastica nella causazione di un infortunio e ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al risarcimento del danno non patrimoniale, con interessi legali, oltre alla rifusione di metà delle spese di lite di tutti i gradi.
Il titolo è stato notificato alle amministrazioni coinvolte, ma è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta. L’amministrazione intimata si è costituita con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il collegio rileva che la pretesa azionata risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. Questa mancata contestazione semplifica il percorso decisorio: il thema probandum si concentra sulla persistenza dell’inerzia e sull’attualità del titolo esecutivo.
Il Tribunale verifica anzitutto la proponibilità del ricorso. Il titolo è stato notificato alle amministrazioni in data 24.07.2024. Il termine dilatorio di 120 giorni, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 convertito in legge n. 30/1997, entro cui le amministrazioni statali completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento, è decorso infruttuosamente. Il passaggio in giudicato è attestato dalla cancelleria della Corte d’appello.
Integrati i presupposti, il ricorso è fondato. L’amministrazione va condannata a dare completa esecuzione alla sentenza della Corte d’appello entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvede, entro i successivi sessanta giorni, un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nel direttore generale del Ministero preposto alla direzione competente per la materia, o in un dirigente o funzionario delegato.
Il Commissario adotta gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, avvalendosi della struttura organizzativa regionale. Il collegio precisa che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Quanto alle spese, sussistono i presupposti per la loro compensazione integrale. In ragione della non manifesta infondatezza del ricorso al momento della proposizione, il Tribunale conferma l’ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato, rinviando la liquidazione delle competenze del difensore a un separato provvedimento.
Nota della Redazione
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