Concessioni demaniali marittime: l’indennizzo non va indicato nel bando (TAR Liguria n. 254 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessioni demaniali marittime, la mancata previsione dell’indennizzo a favore del concessionario uscente nella lex specialis di gara non rende illegittima la procedura, né lede attualmente l’interesse del concessionario, che non è escluso dalla partecipazione e potrà dimostrare la spettanza dell’indennizzo nella sua consistenza e nel suo ammontare in una fase successiva all’aggiudicazione. Le clausole del bando prive di portata escludente non sono immediatamente lesive e vanno impugnate all’esito della procedura, unitamente all’eventuale provvedimento di aggiudicazione.
Il Fatto
Il Comune, in esecuzione di una precedente sentenza del TAR, ha indetto la gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo. Con una prima determinazione, l’Amministrazione ha ritenuto errata la periziaredatta dall’esperto per la quantificazione dell’indennizzo e dell’equa remunerazione spettanti al concessionario uscente, poiché vi erano computati beni in tutto o in parte già ammortizzati o privi dei requisiti di inamovibilità e di stretta attinenza con il servizio.
Con una successiva determinazione, il Comune ha indetto la gara senza prevedere l’indennizzo. Il concessionario uscente ha impugnato gli atti, deducendo l’illegittimità della procedura per l’espunzione dell’indennizzo dal bando e per la previsione di clausole relative alle opere di demolizione e ai punteggi premiali, chiedendone la sospensione cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato le censure nel loro complesso, dichiarandole in parte inammissibili e in parte infondate. In primo luogo, ha rilevato come la mancata previsione dell’indennizzo nel bando non inibisca la partecipazione alla selezione e non costituisca un vantaggio per gli altri offerenti, i quali rimangono comunque tenuti a versarlo ex lege quando ne sia correttamente dimostrata la spettanza.
Il Collegio ha richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 750/2025, quale parametro di riferimento in mancanza dei decreti attuativi, che ammette la valutazione dei soli investimenti non ammortizzati su strutture stabili e inamovibili, escludendo l’applicazione dello schema di bando tipo, privo di effetti precettivi.
Quanto alle clausole relative ai punteggi premiali per la demolizione delle opere di difficile rimozione, per i progetti in prevalenza di opere di facile rimozione e per la rinuncia a porzioni di area demaniale, il TAR ne ha affermato la legittimità, riconducendole alle finalità di riqualificazione del litorale e di aumento delle spiagge libere previste dalla normativa regionale, nonché alla facoltà dell’Amministrazione di incentivare le proposte migliori secondo l’art. 4 della legge n. 118/2022.
Con riferimento al periculum in mora, il Tribunale ha escluso la sussistenza di un danno grave e irreparabile, sottolineando la natura patrimoniale ed eventuale del pregiudizio lamentato, ristorabile per equivalente, e la prevalenza dell’interesse pubblico a non gravare la procedura con indennizzi scorrettamente determinati, che altererebbero la competizione.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha respinto l’istanza cautelare, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di fase.
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Nota della Redazione
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