Cessazione della materia del contendere per accesso agli atti soddisfatto in giudizio (TAR Lazio n. 13361 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., va dichiarata quando la pretesa sostanziale del ricorrente risulti pienamente soddisfatta nel corso del giudizio. In materia di accesso ai documenti amministrativi, la pretesa ostensiva è integralmente soddisfatta anche quando il documento richiesto venga depositato dall’amministrazione resistente in un diverso giudizio tra le stesse parti, ove ciò renda possibile l’ostensione e l’estrazione di copia. La declaratoria di cessazione della materia del contendere prescinde dall’accertamento della fondatezza del ricorso e non richiede una pronuncia nel merito.
Il Fatto
Parte ricorrente, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su una minore, aveva proposto istanza di accesso agli atti volta a ottenere l’ostensione dell’istanza di segnalazione per presunti atti di bullismo e della relativa documentazione, concernente fatti occorsi a danno della figlia e di altre due bambine. A fronte del diniego opposto dall’istituto scolastico e del silenzio serbato sull’istanza di riesame, il ricorrente aveva adito il TAR chiedendo l’annullamento del diniego e l’accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti.
L’amministrazione resistente si era costituita in giudizio, producendo relazione e documenti. Con memoria depositata in data 26 giugno 2026, il ricorrente ha rilevato che tra i documenti prodotti non risultava l’istanza di prima segnalazione, ma ha dichiarato di aver preso atto dell’avvenuta ostensione ed estrazione di copia del documento per effetto del deposito effettuato dall’avvocatura erariale nel ricorso “gemello”, in cui il ricorrente risulta costituito quale controinteressato, chiedendo quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., norma che impone al giudice di dichiarare tale cessazione qualora, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta.
La fattispecie è stata ricondotta all’ipotesi in cui il documento oggetto dell’istanza di accesso sia stato reso disponibile al ricorrente attraverso il deposito in giudizio operato dall’amministrazione in un procedimento connesso. Il TAR ha valorizzato la circostanza che il ricorrente abbia dichiarato espressamente di aver preso atto dell’intervenuta ostensione ed estrazione di copia del documento, con conseguente integrale soddisfacimento della pretesa azionata.
La pronuncia si segnala per l’affermazione che la soddisfazione della pretesa ostensiva può derivare anche da un deposito documentale effettuato in un diverso giudizio, senza che sia necessario un formale provvedimento di accoglimento dell’istanza di accesso da parte dell’amministrazione. L’effetto satisfattivo discende, infatti, dalla concreta disponibilità del documento in capo all’istante, a prescindere dallo strumento attraverso cui tale disponibilità si è realizzata.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione, ravvisando sufficienti ragioni per derogare al principio di soccombenza, in considerazione della peculiarità della vicenda e delle modalità con cui la pretesa è stata satisfatta. Il TAR ha infine ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, ai sensi dell’art. 34, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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