Ottemperanza al giudicato: inammissibili eccezioni su fatti anteriori al titolo (TAR Lombardia n. 861 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al decreto ingiuntivo, l’autorità di cosa giudicata copre non solo l’esistenza e la causale del debito, ma anche il suo ammontare al momento della formazione del titolo. Sono perciò deducibili soltanto i fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo, non quelli anteriori. L’eccezione fondata su una nota di credito emessa prima del giudicato è inammissibile, perché avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio di opposizione. Conseguentemente, l’amministrazione debitrice va condannata a dare completa esecuzione al titolo, con nomina del Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, cessionaria del credito della originaria struttura sanitaria, ha ottenuto dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 31146/2016 nei confronti dell’azienda sanitaria. Respinta l’opposizione con sentenza n. 4051/2020, il titolo è passato in giudicato. Munito di formula esecutiva e notificato, il decreto non è stato integralmente eseguito.
L’amministrazione ha corrisposto parte del capitale e degli interessi, contestando il residuo. A fondamento dell’eccezione ha dedotto una nota di credito emessa dalla originaria creditrice, di importo pari alla somma non liquidata, oltre alla contestazione del calcolo degli interessi. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione integrale e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 114 cod. proc. amm. e ricostruisce i limiti del giudizio di ottemperanza. In questa sede gli unici fattori estintivi o parzialmente estintivi deducibili sono quelli successivi alla formazione del titolo: diversamente si inciderebbe sul giudicato portato dal provvedimento monitorio.
Il giudicato formatosi sul decreto, osserva il Tribunale, concerne non soltanto l’esistenza del debito e la sua causale, ma anche il suo ammontare a quella data, secondo il precedente del Cons. di Stato, Sez. V, n. 1609/2015. Ne deriva che la questione relativa alla nota di credito, per l’importo di € 24.751,53, avrebbe dovuto essere opposta nel giudizio di opposizione, trattandosi di fatto impeditivo sorto prima della formazione del titolo.
Il Collegio richiama quindi Cons. Stato, Sez. V, n. 2912 del 2023: l’efficacia della cosa giudicata si estende a tutte le questioni e non consente un nuovo esame in un giudizio successivo. In sede di ottemperanza possono farsi valere solo i fatti posteriori alla pronuncia del titolo esecutivo, siano essi modificativi o estintivi del rapporto, mai quelli anteriori. Ne consegue che l’eccezione dell’amministrazione non può trovare accoglimento.
Per le stesse ragioni è infondata la contestazione sull’obbligo di corrispondere gli interessi sulla somma residua. Il calcolo è stato correttamente ricompreso nel complessivo debito: quella somma non è sorta con il decreto ingiuntivo, ma faceva già parte dell’originario quantum debitorio. Il Tribunale verifica analiticamente il computo: dagli interessi complessivi su tutta la sorte capitale alla data del pagamento parziale, pari a € 704.144,99, detratti quelli già corrisposti, pari a € 648.388,90, residuano € 55.756,09; gli ulteriori interessi maturati sulla sola sorte capitale residua ammontano a € 3.129,03, per un totale di € 58.885,12. Il credito residuo complessivo è quindi pari a € 92.542,09.
L’amministrazione è pertanto condannata a dare completa esecuzione al decreto entro sessanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nel direttore generale dell’azienda sanitaria o in un dirigente delegato, senza liquidazione di compenso trattandosi di personale interno alla struttura debitrice. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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