Decreto ingiuntivo non opposto è titolo esecutivo per l’ottemperanza (TAR Campania n. 1656 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto entro il termine di legge, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 654 cod. proc. civ. e notificato in forma esecutiva, costituisce provvedimento del giudice ordinario equiparato a sentenza passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c, cod. proc. amm.. Esso è dunque idoneo a fondare l’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per conseguire l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Accertata la perdurante inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro il termine fissato in dispositivo e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina un Commissario ad acta, liquidandone preventivamente il compenso.

Il Fatto

Un professionista agiva nei confronti di un Comune per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 175 del 1° giugno 2022, emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania. Con quel provvedimento, non opposto e dichiarato esecutivo con decreto n. 8472 del 23 luglio 2022, era stato ingiunto all’ente locale il pagamento, in favore del ricorrente, del compenso per il patrocinio prestato in un giudizio definito dal TAR Campania, Salerno, con decreto di perenzione n. 937 del 9 novembre 2017, oltre alle spese del procedimento monitorio.

Il ricorrente chiedeva l’esecuzione del dictum giurisdizionale mediante ordine di pagamento a carico del Comune e, per il caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta. L’amministrazione intimata non si costituiva in giudizio. Alla camera di consiglio del 16 settembre 2025 la causa era trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Il Tribunale richiama il ius receptum: il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo, laddove non opposto entro il termine di legge secondo la pertinente attestazione versata in atti, è provvedimento del giudice ordinario equiparato a sentenza passata in giudicato ai sensi della richiamata disposizione processuale amministrativa.

Nel caso concreto, come emerge dal decreto di esecutorietà n. 8472 del 23 luglio 2022, pronunciato ai sensi dell’art. 654 cod. proc. civ., il decreto ingiuntivo non è stato opposto. Lo stesso risultava notificato in forma esecutiva al Comune, essendo così spirato il termine di legge. L’amministrazione intimata, a tutt’oggi, non risulta avervi ottemperato.

Alla luce di tali rilievi il ricorso è ritenuto fondato e accolto. Ne consegue l’ordine di pagamento a carico del Comune, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, delle somme indicate nel titolo, oltre agli interessi e agli accessori di legge.

Per il caso di perdurante inottemperanza è nominato Commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno, con facoltà di delega a un funzionario del suo Ufficio, che entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza di parte darà corso alle attività esecutive, comprese le eventuali variazioni di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Le spettanze del Commissario sono liquidate in via preventiva in misura omnicomprensiva.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune, tenuto conto della linearità e ripetitività della controversia; tra esse il Collegio precisa di aver ricompreso, in modo omnicomprensivo, anche le spese e gli onorari relativi agli atti successivi al decreto decisorio, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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