Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2043 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo, l’amministrazione che non abbia effettuato alcun pagamento, neppure parziale, è inottemperante al giudicato. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, assegna all’amministrazione un nuovo termine per l’adempimento e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La mancata contestazione dell’an e del quantum del credito da parte dell’amministrazione resistente consolida la fondatezza della domanda e giustifica la condanna alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in favore del ricorrente, al riconoscimento del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, oltre al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 215,00 con accessori di legge.
La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata a mezzo PEC al Ministero, che l’aveva ricevuta in data 9.1.2024. Da tale notificazione decorreva il termine dilatorio di 120 giorni, senza che intervenisse alcun adempimento. Il ricorrente ha quindi agito per l’ottemperanza, chiedendo che si ordinasse al Ministero di provvedere al pagamento delle spese processuali e che, in caso di perdurante inadempimento, fosse nominato un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Il titolo della cui ottemperanza si tratta è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato; rispetto ad esso è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente hanno palesato che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum.
Ne è derivata la dichiarazione di inottemperanza del Ministero intimato. Al resistente è stato assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, precisando che si tratta di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario. Il compenso del commissario ad acta sarà determinato e liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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