Ottemperanza al giudicato di condanna e commissario ad acta per le spese (TAR Lombardia n. 2044 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato di condanna pecuniaria, l’amministrazione è inottemperante quando, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, non abbia provveduto al pagamento, neppure parzialmente. A fronte dell’inerzia, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., assegna un nuovo termine per l’adempimento e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta. L’assenza di contestazioni sul credito, nell’an e nel quantum, consolida la fondatezza della domanda. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

Un giudice del lavoro aveva condannato il Ministero convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate oltre accessori di legge. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione, che non aveva però dato corso ad alcun pagamento.

Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il creditore ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, chiedendo l’ordine di pagamento e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza deduzioni sul punto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato anzitutto il presupposto dell’azione: il titolo indicato in epigrafe è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente. Su tale base è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, senza che l’amministrazione vi abbia provveduto.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che il Ministero non ha effettuato pagamenti neppure parziali. L’amministrazione resistente non ha formulato alcuna deduzione né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum.

Su queste premesse il ricorso è stato dichiarato fondato e l’inottemperanza del Ministero è stata accertata. Al resistente è stato assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.

Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, trattandosi di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali. Il commissario, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi una relazione sugli adempimenti realizzati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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