Improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dopo la revoca dell’atto (TAR Piemonte n. 1607 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela del provvedimento impugnato, intervenuta nelle more del giudizio, determina la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione e impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La cessazione degli effetti dell’atto per effetto della revoca ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990 priva la parte dell’interesse strumentale all’annullamento, non residuando alcuna utilità giuridicamente apprezzabile conseguibile con la pronuncia di merito. L’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse è dichiarata anche in presenza di richiesta in tal senso della stazione appaltante e della controinteressata. La compensazione delle spese di lite è disposta in ragione dell’esito della lite.
Il Fatto
La ricorrente, operatore economico escluso da una procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasmissione dati a larga banda, ha impugnato la determinazione con cui la società di committenza aveva disposto la sua esclusione, l’annullamento della precedente aggiudicazione in suo favore, la risoluzione della convenzione già sottoscritta e l’aggiudicazione in favore di altro operatore, oltre alla proroga del precedente affidamento a un terzo concorrente.
Nel corso del giudizio la società di committenza ha revocato, in via di autotutela, il provvedimento impugnato. La ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, mentre la stazione appaltante e la controinteressata hanno chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la società di committenza resistente ha revocato il provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990. La revoca ha fatto venir meno l’atto oggetto di censura e, con esso, l’interesse della ricorrente a ottenere una pronuncia di annullamento.
La ricorrente ha dichiarato espressamente di non avere più interesse alla decisione. La stazione appaltante e la controinteressata hanno chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile. Le posizioni processuali delle parti risultano così convergenti nel riconoscere la cessazione dell’interesse.
Il Tribunale applica l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso in caso di sopravvenuta carenza di interesse. La revoca dell’atto ha eliminato la materia del contendere e ha privato la ricorrente di qualsiasi utilità conseguibile con la decisione di merito.
Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione tra le parti in ragione dell’esito della lite. La pronuncia ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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