Ripiano tetti dispositivi medici: attività regionale vincolata e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lazio n. 14435 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback dei dispositivi medici, per le annualità 2015-2018, costituisce una misura ragionevole e proporzionata, quale contributo solidaristico a carico delle imprese fornitrici, nel quadro del bilanciamento operato dal legislatore per la razionalizzazione della spesa sanitaria. L’attività demandata alle regioni e alle province autonome è interamente vincolata, priva di margini di discrezionalità tecnica o amministrativa, riducendosi a una mera ricognizione e riepilogo di dati contabili già certificati a livello statale. Ne consegue che la controversia relativa alla quantificazione delle somme dovute dalle imprese fornitrici, involgendo un diritto soggettivo non mediato dall’esercizio di potere autoritativo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre le censure avverso gli atti ministeriali presupposti restano devolute al giudice amministrativo. In caso di contestazione, la fatturazione del costo dei servizi accessori nella voce dei dispositivi medici è imputabile all’errata contabilizzazione dell’impresa e non all’Amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici in noleggio, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti concernenti il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018: i decreti ministeriali di certificazione dello sforamento e di adozione delle linee guida, le intese sancite in sede di Conferenza Stato-Regioni, nonché i provvedimenti di quantificazione adottati dalle singole amministrazioni regionali e provinciali. La società deduceva l’illegittimità costituzionale e comunitaria del meccanismo, la violazione dei criteri di computo del fatturato e l’assenza di autonoma istruttoria regionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, ha rigettato le censure di illegittimità costituzionale e convenzionale. Il meccanismo del payback è stato qualificato come contributo di solidarietà ragionevole e proporzionato, rispettoso della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., nonché compatibile con il principio di irretroattività, essendo l’obbligo di ripiano già noto alle imprese sin dal 2015. Il quadro normativo, integrato dalla riduzione della quota al 25 per cento ad opera del d.l. n. 95/2025, conferma l’assetto.
Quanto al computo del fatturato, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa all’inclusione dei costi per servizi accessori. La nozione di fatturato rilevante concerne esclusivamente il prezzo del dispositivo medico, sicché l’eventuale commistione contabile è addebitabile alla negligenza dell’impresa, la quale avrebbe dovuto distinguere in fattura la fornitura del bene dalla prestazione del servizio.
In ordine alla quantificazione dei tetti regionali, il Tribunale ha precisato che le regioni esercitano un’attività meramente attuativo-esecutiva: esse non determinano il tetto, non certificano lo sforamento e non quantificano lo scostamento, competenze riservate allo Stato. Il loro ruolo si limita a verificare la documentazione contabile, definire l’elenco delle aziende e imporre il pagamento della quota, secondo percentuali già fissate dalla legge.
Da tale natura vincolata dell’attività deriva la declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle impugnative degli atti regionali: la situazione giuridica vantata dalla società è di diritto soggettivo, non mediata dall’esercizio di potere autoritativo, con conseguente devoluzione al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
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