Inottemperanza all’ordine di demolizione e acquisizione al patrimonio comunale (TAR Veneto n. 398 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La scadenza del termine fissato nell’ordinanza di demolizione non fa venir meno la legittimazione ad agire né l’interesse a ricorrere del destinatario, poiché il termine ha natura meramente esecutiva e non incide sulla perdurante lesività dell’atto autoritativo. Qualora l’ordinanza di demolizione diventi inoppugnabile, gli atti ad essa consequenziali possono essere impugnati solo per vizi propri, restando preclusa ogni censura che investa l’atto presupposto. La fiscalizzazione prevista dall’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 presuppone interventi in parziale difformità e non è ammessa quando le opere siano state qualificate come variazioni essenziali. La proroga del termine di demolizione richiesta dopo la sua scadenza non può fondare alcun affidamento tutelabile.

Il Fatto

Il Comune rilasciava nel 2016 un permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione con ampliamento di due fabbricati residenziali, con piscine pertinenziali e manufatti accessori. A seguito di sopralluogo, nel 2021 veniva adottata l’ordinanza di demolizione per asserita esecuzione dei lavori in totale difformità dal titolo e per decadenza dello stesso. La ricorrente presentava istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e richiesta di fiscalizzazione, definitivamente diniegate nel 2024.

Nel luglio 2024 il Comune ingiungeva la demolizione con termine di novanta giorni, notificato in agosto. Dopo un’istanza di fiscalizzazione e una richiesta di proroga per motivi di salute, il Comune accertava l’inottemperanza e disponeva l’immissione in possesso dei beni con acquisizione gratuita al patrimonio comunale e sanzione di euro 20.000. La ricorrente impugnava gli atti dapprima con ricorso straordinario, poi con motivi aggiunti, contestando anche il verbale di sopralluogo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in via preliminare l’eccezione di carenza di legittimazione e interesse. La scadenza del termine contenuto nell’ordinanza di demolizione non elimina l’obbligo di demolire, che resta intatto, né la lesività dell’atto autoritativo definitivo, che continua a incidere sulla sfera giuridica del destinatario a prescindere dalla titolarità del bene.

Nel merito, il primo motivo è infondato. L’ordinanza di demolizione, notificata in agosto 2024, fissava un termine inequivocabile di novanta giorni, scaduto in novembre. Il verbale di sopralluogo accertava che lo stato dei luoghi non era mutato e che i fabbricati e le piscine non erano stati demoliti. L’atto dell’8 aprile 2025 risulta pertanto consequenziale e privo di vizi propri.

Il secondo motivo è infondato perché il vizio contestato non è proprio dell’atto gravato. L’ordinanza presupposta aveva già precisato che la stima dell’area pertinenziale sarebbe avvenuta successivamente alla constatazione dell’inottemperanza. Stante la mancata impugnazione dell’atto presupposto, trova applicazione il principio per cui gli atti consequenziali sono impugnabili solo per vizi propri, richiamato dalle Sezioni Unite del Consiglio di Stato n. 16 del 2023.

Il terzo motivo è infondato: la proroga è stata richiesta dopo la scadenza del termine e dopo il riscontro negativo del Comune, sicché non poteva ingenerare alcun affidamento. Il quarto e il quinto motivo sono infondati: l’ordinanza divenuta inoppugnabile qualifica le opere come variazioni essenziali, il che esclude la fiscalizzazione ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001, riservata alle parziali difformità, e giustifica la visione unitaria dell’abuso.

Il sesto motivo è infondato: l’asetticità del verbale, corredato di rilievi fotografici, trova conferma nella stessa esposizione dei fatti di ricorso. Essendo incontrovertibile il mancato rispetto delle modalità e dei termini dell’ordinanza non gravata, il ricorso è respinto con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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