Nessun obbligo di provvedere su istanza di autotutela volta a rimuovere il (TAR Lombardia n. 3430 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le istanze con cui il privato sollecita l’Amministrazione a esercitare il potere di autotutela hanno funzione di mera denuncia o sollecitazione e non creano in capo all’Amministrazione alcun obbligo giuridico di provvedere. In difetto di un obbligo siffatto, non si configura alcun silenzio inadempimento coercibile attraverso il rimedio previsto dagli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. Un obbligo di provvedere sussiste soltanto nei casi in cui l’autotutela sia doverosa, oppure quando emergano ragioni di giustizia e di equità. La regola presuppone che il provvedimento di primo grado non sia stato tempestivamente impugnato, poiché diversamente si eluderebbero i termini di impugnazione, con compromissione della certezza delle situazioni giuridiche.
Il Fatto
Il ricorrente, per il tramite di un sindacato inquilini, ha presentato domanda di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica partecipando al bando relativo all’ambito territoriale del Distretto Sociale Sud Est Milano. La domanda non è stata presa in esame perché un componente del nucleo familiare risultava registrato nella banca dati degli occupanti senza titolo, con conseguente dichiarazione di inammissibilità.
La posizione ostativa era riferibile alla coniuge del ricorrente, inserita nella banca dati degli occupanti abusivi di cui all’art. 22, comma 3, della legge regionale n. 16 del 2016. Con istanze trasmesse il 30 e il 31 ottobre 2024, il ricorrente ha diffidato la Regione Lombardia, l’A.L.E.R. Milano e il Comune competente a rimuovere il nominativo, così da consentirgli di presentare la domanda. Solo la Regione ha riscontrato, invitandolo a rivolgersi agli enti competenti. A.L.E.R. è rimasta silente, da qui il ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha disatteso l’eccezione di tardività delle memorie depositate dalla difesa di A.L.E.R., rilevando il rispetto del combinato disposto degli artt. 73 e 87 cod. proc. amm., che per le controversie soggette al rito camerale consentono il deposito delle memorie fino a quindici giorni liberi prima dell’udienza e delle repliche fino a dieci giorni liberi.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità per insussistenza di un obbligo giuridico di provvedere. Il ricorrente contesta il silenzio serbato su una richiesta volta alla rimozione del blocco informatico che gli impedisce di presentare la domanda di assegnazione. La ragione del blocco risiede nella condizione di occupante abusiva della coniuge, che l’art. 7, comma 1, lett. g, del Regolamento regionale n. 4 del 2017, riproduttivo dell’art. 22, comma 1, lett. f, della legge regionale n. 16 del 2016, riferisce al richiedente e a tutti i soggetti del nucleo familiare assegnatario.
Il Collegio ha ricostruito il pregresso: la coniuge era stata esclusa dalla graduatoria con provvedimento del 21 gennaio 2022, l’opposizione era stata respinta il 7 marzo 2022 e l’impugnazione era stata definita con decreto di perenzione. La posizione di occupante abusiva, impeditiva della partecipazione nel quinquennio, è divenuta perciò intangibile e conserva identica efficacia per tutte le procedure svolte in tale arco temporale.
Ne deriva che, con le istanze del 30 e 31 ottobre 2024, il ricorrente ha nella sostanza chiesto ad A.L.E.R. di rimuovere in autotutela i provvedimenti del 2022. Ma, secondo la consolidata giurisprudenza richiamata, non sussiste di regola alcun obbligo per la P.A. di avviare e concludere un procedimento in autotutela, salvi i casi in cui la stessa sia doverosa o emergano ragioni di giustizia e di equità. Le istanze di autotutela hanno funzione di mera denuncia o sollecitazione e non danno luogo a formazione di silenzio inadempimento.
Non vertendosi in un caso di autotutela doverosa, il silenzio serbato da A.L.E.R. non risulta coercibile attraverso il rimedio degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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