Condono edilizio tra illegittimità della concessione in sanatoria e consolidamento degli effetti (TAR Veneto n. 397 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico non determina l’inefficacia della concessione edilizia in sanatoria, ma ne integra un profilo di illegittimità, poiché quel parere è atto endoprocedimentale presupposto del titolo. Ne consegue che il Comune non può fondare il diniego di una nuova sanatoria sull’asserita inefficacia del condono pregresso. Tuttavia, quando siano decorsi circa venticinque anni dal rilascio, il potere di annullamento d’ufficio non è più esercitabile per carenza del requisito del tempo ragionevole, con consolidamento degli effetti prodotti dal titolo. È illegittimo, per difetto di motivazione e di istruttoria, il diniego di compatibilità paesaggistica che ometta di richiedere il parere vincolante della Soprintendenza e quello della Commissione Locale per il Paesaggio.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto nel 2000 il condono edilizio per un fabbricato adibito a deposito merci, realizzato senza autorizzazione negli anni Settanta e Ottanta. Su quel compendio erano poi intervenute modifiche, consistenti nell’abbassamento della copertura e nella sostituzione di un corpo con struttura in legno e metallo, senza aumento di volume e superficie coperta.

A seguito di un sopralluogo, il Comune aveva avviato il procedimento sanzionatorio e, anni dopo, emanato un’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorrente presentava allora istanza di permesso di costruire in sanatoria e contestuale domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica. Il Comune rigettava entrambe: il diniego edilizio sul rilievo dell’inefficacia del condono per mancato parere paesaggistico; il diniego paesaggistico sull’assenza di accertabilità della compatibilità. Da qui il ricorso, con accoglimento della domanda cautelare.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe il diniego sulla sanatoria edilizia. Il Tribunale ritiene infondate le censure sull’omessa indicazione della norma, sulla insussistenza del vincolo e sulla formazione tacita del parere favorevole: il silenzio, nei casi in esame, vale come rifiuto, secondo la lettera dell’art. 32, comma 3, legge 47/1985.

È invece fondata la censura sulla qualificazione giuridica. Il parere paesaggistico è atto endoprocedimentale presupposto del titolo, come affermato da Cons. Stato, sez. VI, n. 2369 del 2020 e da TAR Sicilia, Catania, n. 978 del 2024. La sua mancanza avrebbe dovuto condurre a rilevare l’illegittimità della concessione in sanatoria, non la sua inefficacia.

Il Tribunale valorizza la doppia veste del Comune, che all’epoca era competente anche sull’autorizzazione paesaggistica, e l’impossibilità di individuare con certezza la data di esecuzione degli interventi. Da un lato, dunque, l’illegittimità del titolo; dall’altro, il consolidamento dei suoi effetti, poiché dopo circa venticinque anni manca il presupposto temporale dell’art. 21-nonies legge 241/1990.

È fondata anche la censura sulla contraddittorietà del provvedimento, che definisce le opere “costruzioni condonate” mentre ne afferma l’inefficacia del titolo, in contrasto con la precedente ordinanza di demolizione che aveva riconosciuto gli effetti della concessione del 2000.

Quanto al secondo motivo, una volta caduto il diniego sul titolo, vengono meno gli ostacoli all’accertamento di compatibilità. Il Comune avrebbe dovuto richiedere il parere vincolante della Soprintendenza ex art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 e quello della Commissione Locale per il Paesaggio. Il ricorso è accolto e i provvedimenti annullati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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